Ai fini della commissione del reato di omesso versamento Iva rileva il debito dell’imposta indicato in dichiarazione e non quello emergente dalle scritture contabili.
A fornire questo interessante principio è la Cassazione con la sentenza numero 12378 depositata ieri.
Il legale rappresentante di una società veniva condannato per il reato di omesso versamento Iva.
La decisione era confermata anche in appello e l’imputato ricorreva così in Cassazione, lamentando, in estrema sintesi, un vizio di motivazione per errata valutazione delle prove.
Il debito Iva non versato, derivante dalla dichiarazione presentata, era in realtà frutto di un errore del commercialista dimostrato dalle scritture contabili. In proposito, i giudici territoriali, si erano limitati a rilevare la responsabilità del legale rappresentante per il semplice fatto di aver sottoscritto la dichiarazione presentata.
La Suprema corte, confermando la decisione di appello, ha ritenuto che ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell’Iva, è rilevante il debito risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quello desumibile dalle scritture contabili.
L’articolo 10 ter Dlgs 74/2000, infatti, sanziona con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque non versi l’IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo per importi superiori a 250.000 euro per ciascun esercizio.
I giudici di legittimità hanno così precisato che l’eventuale discrasia tra debito dichiarato e scritture contabili può al più rilevare per il concorso con altri reati quali la fraudolenta (articoli 2 e 3) ovvero l’infedele dichiarazione.
Sempre ieri, la Suprema Corte ha ribadito l’applicabilità dell’istituto della particolare tenuità del fatto per il reato di omesso versamento Iva.
In base all’articolo 131 Codice penale, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
Nei reati, come quelli tributari, collegati al superamento di una soglia di imposta evasa, l’applicazione di questo istituto è stata inizialmente molto discussa. Questo in quanto, individuando un importo rappresentativo della tenuità del fatto, in concreto, si sarebbe innalzata la soglia penale prevista per legge.
La Cassazione, con la pronuncia depositata ieri, ha tuttavia confermato che la presenza di specifiche soglie di punibilità, non è incompatibile con la norma agevolativa, nel presupposto che più ci si allontana dal valore-soglia più è verosimile che si tratti di un fatto più grave.
Se, invece, il superamento è di poco superiore, è necessario che il giudice valuti i restanti parametri relativi alla condotta nella sua interezza come già recentemente chiarito dalla Suprema Corte (sentenza 15020/2019).

