Il differimento dei termini di notifica introdotto dall’articolo 157 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali non vale per gli avvisi di liquidazione destinati ai notai a seguito di controllo sull’autoliquidazione degli atti notarili. È uno dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la circolare 25/E/2020 (paragrafo 3.10.2).
L’articolo 157 è stato introdotto con la finalità di distribuire le notifiche degli atti ivi indicati in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice, al fine di evitare la concentrazione delle notifiche degli atti nel periodo immediatamente successivo alla crisi pandemica.
In particolare, in deroga all’articolo 3 della legge 212/2000 (che prevede un generalizzato divieto di proroga dei termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta), il primo comma dell’articolo 157 dispone che tutta una serie di atti per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, devono essere emessi entro il 31 dicembre 2020 ma vanno notificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. Si tratta nel dettaglio degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, relativi ad atti o imposte
La disposizione in esame realizza pertanto una scissione tra il termine per l’emissione dell’atto in scadenza nel 2020 e quello per la notifica dello stesso, da realizzarsi nel 2021. Secondo l’Agenzia, le tipologie di atti richiamati dal comma 1 si riferiscono, in generale, a provvedimenti che vengono emessi al termine della fase del controllo sostanziale con riferimento agli atti o alle imposte, sia indirette che dirette, i cui termini di decadenza scadono nel periodo indicato.
Ciò renderebbe incompatibile il differimento della notifica degli atti previsto dall’articolo 157 con gli avvisi di liquidazione notificati ai notai a seguito di controllo sull’autoliquidazione degli atti notarili, per i quali la legge prevede una specifica procedura. In particolare, l’articolo 3-ter del Dlgs 463/1997 dispone che gli uffici controllano la regolarità dell’autoliquidazione e del versamento delle imposte da parte dei notai e, qualora, sulla base degli elementi desumibili dall’atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano ai notai, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata. La richiamata disposizione stabilisce, altresì, che in caso di pagamento, da parte dei notai, dell’imposta richiesta dall’ufficio a seguito del controllo dell’autoliquidazione entro 15 giorni dalla notifica dell’atto, non trovano applicazione gli interessi moratori e le sanzioni.
Data la peculiarità di tale procedura, il differimento dei termini di notifica previsto dall’articolo 157 non troverebbe dunque applicazione alle attività in esame.

