Una Srl, che, pur versando in una continua situazione di perdita economica, incrementi le spese per il personale dipendente e limiti il compenso del socio-amministratore a 4.500 euro, pone in essere una condotta antieconomica, la quale legittima il ricorso all’accertamento analitico-induttivo da parte del Fisco. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 3753/2020.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità di un’operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perché basata su contabilità complessivamente inattendibile, in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione, e il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Infatti, è consentito al Fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità (tra le tante, Cassazione 17495/2019 e 16635/2018).

Sulla base di tali principi, recentemente è stato stabilito che una società immobiliare che conceda a terzi in comodato gratuito immobili di elevato valore, senza fornire alcuna giustificazione circa le ragioni economiche di una simile condotta, pone in essere un comportamento antieconomico, che legittima l’accertamento induttivo con cui l’Ufficio recuperi a tassazione i ricavi presunti e derivanti dai canoni di locazione non dichiarati, commisurati alle quotazioni Omi di riferimento per la zona di ubicazione degli immobili (Ctr Roma, sentenza 178/16/19 del 22 gennaio 2019).

È legittimo anche l’accertamento di maggiori ricavi fondato sulla sproporzione tra i costi di costruzione contabilizzati e i prezzi di vendita dichiarati dall’impresa, atteso che, una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità dell’operazione immobiliare, in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione (Cassazione 8845/2019).
Non serve, però, necessariamente che l’impresa finisca in perdita: per contestare l’antieconomicità, infatti, può bastare anche la chiusura del bilancio con un utile talmente esiguo, a fronte di ingenti investimenti sostenuti, da far ritenere senz’altro sconveniente il rischio d’impresa sopportato in rapporto al risultato conseguito (Cassazione 31814/2019).

Nel caso della sentenza odierna, nell’anno oggetto di accertamento il volume di affari era tornato ai livelli di qualche anno prima, ovvero dell’anno ritenuto dalla stessa contribuente come normale; inoltre, la società, pur versando in continua perdita economica negli anni precedenti, aveva incrementato le spese per il personale dipendente, omesso di remunerare il capitale investito e limitato il compenso per l’amministratore-socio a soli 4.502 euro.
I giudici di legittimità hanno quindi stabilito che si era trattato di un comportamento antieconomico, poiché assolutamente contrario ai canoni di gestione delle società commerciali, per loro natura finalizzate al conseguimento di profitti, atteso che, pur essendosi ripreso il fatturato nell’anno oggetto di accertamento, la società aveva remunerato solo i fattori della produzione (compensi ai dipendenti), ma non il capitale investito; incombeva pertanto alla contribuente l’onere di fornire le necessarie giustificazioni, essendo in difetto da ritenere pienamente legittimo il ricorso all’accertamento induttivo compiuto dall’Ufficio.

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