È illegittima la sanzione del 30% irrogata al contribuente per avere utilizzato in compensazione un credito Iva, pacificamente esistente, in assenza della apposizione del visto di conformità sulla relativa dichiarazione. Infatti, si tratta di violazione meramente formale, che non pregiudica l’esercizio delle azioni di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo. È quanto affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì con la sentenza 79/1/2020 (presidente e relatore Campanile).

Il Dl 78/2009 ha stabilito che l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale o infrannuale per un importo superiore a 10mila euro annui (soglia ridotta a 5mila euro annui nel 2012) richiede la previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui il credito emerge.

Il Dlgs 158/2015 ha introdotto una nuova misura sanzionatoria, stabilendo che l’utilizzo di un credito di imposta in violazione delle modalità previste dalle leggi vigenti è punito con una sanzione pari 30% del credito, corrispondente a quella di omesso/tardivo versamento di tributi.

La vicenda

Nel caso di specie, un contribuente utilizza in compensazione un credito Iva per l’anno 2013, di importo superiore alla soglia rilevante, in assenza del visto di conformità. L’agenzia delle Entrate emette un atto di recupero del credito, irrogando la sanzione del 30 per cento.

Il contribuente impugna l’atto di recupero, protestando l’illegittimità della sanzione irrogata, non potendosi equiparare l’omesso o il tardivo versamento di un tributo all'utilizzo in compensazione di un credito realmente esistente in relazione al quale la mancata apposizione del visto di conformità rappresenta una violazione meramente formale.

La Ctp accoglie il ricorso del contribuente e annulla la sanzione, in linea con un recente pronuncia della Corte di cassazione (n. 5289/2020).

Il precedente della Cassazione

Il collegio richiama anzitutto l’insegnamento della Suprema corte secondo cui, per configurare una violazione meramente formale, occorre la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto, ovvero che la violazione accertata non comporti un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell'imposta né sul versamento del tributo (Cassazione, n. 27211/2014, 23352/2017 e 14158/2018).

Quanto al primo profilo, la Commissione rileva che la funzione del visto di conformità è quella di assicurare un controllo anticipato sulla esistenza e sulla spettanza del credito compensabile mediante l’attribuzione della relativa verifica ad un professionista abilitato. L’inosservanza di tale adempimento è quindi inidonea a pregiudicare l’esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell’ente accertatore.

Inoltre, essa è inidonea a incidere negativamente sia sulla base imponibile sia sul versamento del tributo in quanto, una volta accertata sul piano sostanziale l’esistenza del credito Iva (nella specie, incontestata) e il conseguente diritto del contribuente di portarlo in compensazione, la mancata apposizione del visto si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venir meno di tale diritto.

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