Sono in attesa di pubblicazione le norme di comportamento degli organi di controllo degli enti del Terzo settore (Ets), con importanti indicazioni anche in merito agli obblighi di vigilanza sul «rischio 231». La bozza del documento, pubblicata per la consultazione nelle scorse settimane sul sito del Consiglio nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, contiene infatti interessanti previsioni riguardanti i rapporti con l’organismo di vigilanza (Odv).
Il principio generale sembra assegnare all’organo di controllo una sorta di supremazia sia nella supervisione che nel coordinamento della funzione riservata naturalmente all’Organismo di vigilanza (esso «vigila sull’osservanza della legge anche con riferimento alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti»; «acquisisce informazioni dall’Odv»; «verifica che il modello preveda termini e modalità dello scambio informativo»; «valuta, nel caso in cui gli vengano attribuite le funzioni di Odv, che esistano le competenze necessarie»).
La centralità della funzione di controllo, insomma, riverbera i suoi effetti anche su quella propria dell’Odv che, per sua natura, nasce per evitare l’insorgere di comportamenti penalmente illeciti come richiamati dall’articolo 6, comma 3, del Dlgs 231/2001.
Il ruolo e le responsabilità
Il codice del Terzo settore (Cts) non richiede che l’ente adotti un modello organizzativo per la prevenzione dei reati anche se, indubbiamente, ne esorta in più parti la sua adozione (si pensi al riferimento dell’articolo 30 al rispetto delle disposizioni del Dlgs 231/2001 «laddove applicabili», o quello dell’articolo 26 alla redazione di appositi «codici di comportamento» da parte di associazioni di rappresentanza o reti associative). In assenza di nomina di un Odv, le relative funzioni sembrerebbero attribuite, in base all’articolo 30 del Cts, al medesimo organo di controllo, monocratico o collegiale: possibilità, questa, alla quale fa espresso riferimento anche la bozza delle citate norme di comportamento.
In effetti, rispetto alla varia popolazione degli enti alla quale il Codice del terzo settore si rivolge, non poteva non concedersi all’organo di controllo la facoltà di esercitare anche tale funzione, benché il richiamo delle norme di comportamento alla propria autonoma “valutazione” interna, circa la presenza di competenze necessarie, sembra concedere a questo un ruolo e una responsabilità eccessivi.
Si pensi al caso in cui l’organo di controllo, ai fini del contenimento di costi di esercizio dell’ente, sia nominato nella forma monocratica: a quel punto, qualora fosse chiamato a svolgere anche i compiti di Odv, si avrebbe un accentramento di ruoli e funzioni in capo a un’unica persona, secondo una modalità tale da incidere anche sull’adeguatezza del modello organizzativo 231 .
In via generale, quindi, l’eventuale attribuzione delle funzioni di Odv all’organo di controllo monocratico dovrà essere attentamente valutata dall’ente sotto il profilo dell’opportunità, tenuto conto del fatto che l’adeguata composizione dell’Organismo di vigilanza riveste un’importanza centrale nella valutazione del giudice sull’idoneità del modello organizzativo (si veda, in questo senso, anche il parere del Cndcec n. 286/2015).


