L’articolo 2 del Dl 9/2020, sul Covid -19, ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti tributari e non tributari in scadenza nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020. I pagamenti sospesi si potranno effettuare entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno. Beneficiari della sospensione sono i contribuenti che, alla data del 21 febbraio 2020, erano residenti o con sede operativa o legale negli undici Comuni interessati dall’emergenza coronavirus: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione, D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini in Lombardia e il Comune di Vò nella Regione Veneto.

I versamenti sospesi riguardano le entrate tributarie e non tributarie in scadenza dal 21 febbraio al 30 aprile 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché i versamenti derivanti da accertamenti esecutivi dell’agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi dall’agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. Tra i “versamenti” tributari sospesi rientrano alcune rate dei vari condoni in scadenza tra la fine di febbraio 2020 ed il 30 aprile 2020:
versamento della terza rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, per i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017;
versamento della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, per i contribuenti che non avevano versato le rate dovute per le precedenti rottamazioni, entro il 7 dicembre 2018, e che si sono avvalsi della rottamazione ter;
versamento della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, dovuta dai ripescati dal saldo e stralcio; - versamento della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, dovuta per la definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea;
versamento della seconda rata, in scadenza ordinaria il 31 marzo 2020, delle somme dovute per il saldo e stralcio.

Non beneficiano invece della sospensione:
il versamento della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, dovuta dai contribuenti che si sono avvalsi della chiusura delle liti pendenti (articolo 6, Dl 119/2018);
il versamento della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, dovuta per la definizione processi verbali (articolo 2, Dl 119/2018);
il versamento della seconda e ultima rata, in scadenza ordinaria il 2 marzo 2020, dovuta dai contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione degli errori formali (articolo 9, Dl 119/2018).

Riproduzione riservata Ⓒ