Visti di conformità, fondazioni e terzo settore e immobili a uso promiscuo. Sono le tre questioni, in materia di superbonus, appena affrontate dall’agenzia delle Entrate con le ultime risposte ad interpello.
Visti di conformità
La risposta all’interpello 61 del 2021 riguarda il tema del visto di conformità. Il caso è quello di un consulente del lavoro che spiega all’agenzia delle Entrate «di essere abilitato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 del decreto n. 164 del 1999, a rilasciare i visti di conformità di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241». Quindi, vorrebbe apporre il visto di conformità per la cessione del credito collegato alla sua ristrutturazione, nel quadro del superbonus.
L’Agenzia spiega che«qualora l’istante abbia effettivamente diritto a fruire della detrazione di cui si tratta, e sia un professionista abilitato ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 del Dpr n. 322 del 1998, potrà applicare autonomamente, ove ricorrano i presupposti soggettivi previsti dalla norma, il visto di conformità previsto dall’articolo 119, comma 11, del decreto Rilancio». Non c’è, insomma, nessuna forma di incompatibilità.
Fondazioni e Onlus
La seconda risposta riguarda il terzo settore e il perimetro soggettivo di applicazione del superbonus. Si tratta dell’interpello 64 del 2021. Il caso è quello di una Fondazione, iscritta all’anagrafe delle Onlus, che intende eseguire su immobili posseduti a vario titolo (piena proprietà, nuda proprietà e proprietà superficiaria) censiti in catasto come A/2, B/1, B/2 e C/6, interventi «che abbiano le caratteristiche previste dalle norme in materia di superbonus (sia interventi trainanti che trainati)».
La circolare 22 dicembre, n.30/E ha chiarito che «nel comma 9, lettera d-bis) dell'articolo 119 del decreto Rilancio viene stabilito che l’agevolazione si applica, tra l'altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato (Odv) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri nazionali, regionali».
Inoltre, il superbonus può riguardare anche un immobile detenuto in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento. In questo caso, allora, la Fondazione rientra tra i soggetti previsti dalla legge.
Immobili ad uso promiscuo
La terza risposta - interpello 65 - è relativa al caso di un contribuente che spiega di «utilizzare occasionalmente come bed and breakfast a conduzione familiare l’immobile di proprietà in cui risiede. Ciò posto, il contribuente chiede se possa usufruire della detrazione del 110 per cento». Il problema nasce, ovviamente, dal fatto che gli immobili strumentali alle attività di impresa, in qualsiasi forma, sono esclusi dal superbonus.
Per rispondere, l’agenzia ricorda la circolare 19/2020. Qui si spiega che «se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento, quindi la detrazione è calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute». Un principio da applicare anche in questa situazione.
«Nel caso prospettato l’istante, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, è possibile accedere al superbonus in relazione ai prospettati interventi da realizzare sull’immobile ad uso promiscuo, limitatamente al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute», conclude l’agenzia.

