A seguito del coronavirus, sono diverse le mini - proroghe disposte per i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020. Le prime proroghe, però, si presentano molto confusionarie. Il rischio è che, come già successo in passato, la confusione comporterà l’emissione delle cosiddette cartelle pazze, con contestazioni e conseguente contenzioso. Anche l’introduzione del limite di 2milioni di euro di ricavi o compensi nel 2019, per fruire della sospensione dall’8 marzo al 31 marzo 2020, può generare confusione, perché molte imprese non hanno ancora chiuso i bilanci del 2019. Le scadenze dei versamenti Iva di marzo per le quali sono state disposte variegate mini – proroghe, sono, in particolare, quelle già scadute lunedì 16 marzo per il saldo Iva 2019 o per la liquidazione Iva del mese di febbraio. Per queste scadenze, è disposta:

una sospensione di 4 giorni, che riguarda tutti i contribuenti, dal 16 al 20 marzo 2020;

una sospensione personalizzata per imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, e altri soggetti, per il mese di marzo 2020; per questa sospensione, non è al momento prevista la ripresa degli adempimenti;

una sospensione dei versamenti, Iva compresa, che scadono tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d’imposta 2019; questi versamenti si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020.

Una particolare sospensione riguarda infine le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche, che, al 21 febbraio 2020, avevano la residenza o la sede legale, oppure operativa, nei Comuni della Lombardia e del Veneto interessati dall’emergenza coronavirus, cioè negli undici comuni della cosiddetta zona rossa. Per questi contribuenti, sono sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari, Iva compresa, in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020. Resta sempre fermo che chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.

Il saldo Iva con lo 0,40%

Una delle scadenze più importanti riguarda il versamento del saldo Iva relativo al 2019, che è scaduto lunedì 16 marzo 2020, e che si può ancora pagare in unica soluzione o a rate. I contribuenti che intendono evitare la confusione delle predette proroghe, possono eseguire il pagamento entro il 30 giugno 2020, versando le somme dovute con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo, oppure entro il 30 luglio 2020, maggiorando le somme dovute (Iva più maggiorazioni dello 0,40%) aggiungendo un ulteriore 0,40 per cento.

Le rate della pace fiscale

I contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione ter, della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Unione europea, o del saldo e stralcio, beneficiano del differimento del termine del 28 febbraio 2020, e del 31 marzo 2020, per la seconda rata del saldo e stralcio. Essi potranno eseguire i pagamenti differiti entro il 31 maggio, che slitta al 1° giugno 2020.

Ma tra le varie e confusionarie proroghe dei pagamenti relativi ai vari condoni previsti dal Dl 119/2018, al momento, non beneficiano di alcun differimento:

il versamento della rata, già scaduta il 28 febbraio 2020, dovuta dai contribuenti che si sono avvalsi della chiusura delle liti pendenti (articolo 6 del Dl 119/2018);

il versamento della rata, già scaduta il 28 febbraio 2020, dovuta per la definizione processi verbali (articolo 2 delDl 119/2018);

il versamento della seconda e ultima rata, già scaduta il 2 marzo 2020, dovuta dai contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione degli errori formali (articolo 9 del Dl 119/2018).

Riproduzione riservata Ⓒ