Un ginepraio di mini-proroghe per i danni del coronavirus. Il decreto legge in arrivo (atteso in Consiglio dei ministri nella mattinata di lunedì 16 marzo) opera su più livelli: dai settori al livello di ricavi/compensi. E prevede anche una rimessione nei termini fino al 20 marzo. Mentre restano confermate le scadenze di fine mese per la trasmissione telematica di Certificazione unica e dei dati per le spese che danno diritto a bonus fiscali per consentire alle Entrate di predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata. Ma vediamo nel dettaglio.

L’estensione per categorie
Il provvedimento del Governo allarga la sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali, prima concessa alle sole imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator. La sospensione disposta dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 sarà infatti estesa ad altre categorie di contribuenti, quali, ad esempio, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sporti, piscine e centri natatori, le ricevitorie del lotto, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie, i bar e pub, le aziende termali. La sospensione riguarda, tra gli altri, anche i soggetti che gestiscono: teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night club, sale da gioco e biliardi, parchi divertimento o parchi tematici, stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali, servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative, ovvero di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli, nonché i soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie e di viaggio e turismo, i tour operator, nonché per i nuovi soggetti sopra elencati, è inoltre disposta la sospensione dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.

Per questi contribuenti, i versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno. Non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato. La sospensione si allunga di un mese, fino al 31 maggio 2020, per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Questi ultimi contribuenti dovranno eseguire i pagamenti sospesi in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Adempimenti fiscali sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020
Una specifica sospensione riguarda gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Tra gli adempimenti più importanti in questo periodo, si ricorda la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020, per il 2019, in scadenza il 30 aprile 2020, che, così come gli altri adempimenti sospesi, si potrà effettuare entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Sospesi i versamenti in scadenza dall’8 marzo al 31 marzo
Una mini-sospensione di 24 giorni viene concessa agli esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. Sono infatti sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi:
alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
all’Iva;
ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 1 del Dm Economia del 24 febbraio 2020 per le persone fisiche ed i soggetti diversi dalle persone fisiche, che, al 21 febbraio 2020, avevano la residenza o la sede legale, oppure operativa, nei Comuni della Lombardia e del Veneto interessati dall’emergenza coronavirus, cioè negli undici comuni della cosiddetta zona rossa. Per questi contribuenti, resta cioè ferma la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’agenzia delle Entrate. Per lo stesso periodo, i sostituti d’imposta sono esonerati dal versare o trattenere le ritenute. Per i contribuenti della zona rossa, così come per gli esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, che beneficiano della sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, i versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.

Esonero limitato per le ritenute
Per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019, i ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto legge e il 31 marzo 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese di febbraio non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato. Chi si avvale di questa opzione, deve rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta, in base alla nuova disposizione, e dovrà versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

La rimessione nei termini fino al 20 marzo
Tra le mini-proroghe, ne è prevista una di 4 giorni, che ha per titolo «rimessione in termine per i versamenti». Sono infatti prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020.

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