Nella redazione del bilancio 2020 possono essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale, senza tuttavia alterare il quadro normativo sulle informazioni da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

L'Organismo italiano di contabilità ha diffuso la bozza per la consultazione del documento Interpretativo 8 «Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio» di cui alla legge 77/20.

Il documento si occupa del comma 2 dell'articolo 38-quater, escludendo il comma 1 perché riferito ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020, generalmente bilanci al 31 dicembre 2019, ormai approvati.

L'articolo in questione, introducendo la facoltà di deroga all'articolo 2423-bis n. 1 del Codice civile, si rivolge alle società che per la redazione del bilancio applicano le norme del Codice civile e dei principi contabili nazionali, escludendo le società che adottano i principi contabili internazionali.

L'Oic, anche se la norma di legge richiama espressamente solo i bilanci di esercizio, ritiene di estendere le disposizioni dell'Interpretativo anche ai bilanci consolidati, perché sarebbe illogico che una società rediga il primo, avvalendosi della deroga e, nel contempo, dichiari nel bilancio consolidato l'assenza di continuità aziendale.

Tuttavia, la norma richiama esclusivamente l'articolo 2423-bis del Codice civile nel punto in cui tratta della continuità aziendale, di conseguenza deve essere esclusa l'eventuale estensione della stessa a valutazioni diverse da questa.

In sostanza, nei bilanci 2020 (chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020: per esempio, 30 giugno 2020, 31 dicembre 2020 e 30 giugno 2021) può essere applicata la deroga alla prospettiva della continuità aziendale in applicazione dei paragrafi 21 e 22 dell'Oic 11.

Precisamente, in base al comma 2 dell'articolo 38-quater, nei bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 le società possono applicare la deroga se:

nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 non si erano avvalse della deroga prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge 40/20 (disposizione ora sostituita dall'articolo 38-quater comma 1) perché esisteva la continuità;

nel bilancio al 31 dicembre 2019 sussisteva la continuità perché le società si erano avvalse in tale bilancio della deroga prevista dall'articolo sopra citato o dall'articolo 38-quater che l'ha sostituito.

Non è possibile usufruire della deroga se nel bilancio precedente (in genere 31 dicembre 2019) la società ha dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte nei paragrafi 23 o 24 dell'Oic 11.

La scelta circa l'applicazione della deroga deve essere illustrata nel numero 1 della nota integrativa che riguarda la descrizione dei criteri di valutazione adottati nel bilancio.

Il documento, come già accennato, precisa che restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.

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