Tra le disposizioni introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica quelle legate alla sospensione dei termini processuali hanno destato grande interesse.

A causa del Covid-19 i termini del processo tributario sono stati prima sospesi dal 9 marzo al 15 aprile e poi sino all’11 maggio 2020 (per un totale di 64 giorni). Tale “sospensione Covid” può intrecciarsi con quella feriale ex legge 742/1969 (1-31 agosto) creando dubbi tra gli operatori sulla cumulabilità o meno delle due sospensioni. Tutti coloro alle prese con atti processuali in questo strano agosto post Covid (si pensi a chi deve redigere un ricorso) stanno quindi interrogandosi sui termini.

La problematica della cumulabilità - che, lo diciamo sin da subito, riteniamo operante - si pone verosimilmente alla luce di una frettolosa lettura di una recente sentenza della Corte di cassazione (n. 10252/2020). La Corte, chiamata a pronunciarsi in merito ai rapporti tra la sospensione straordinaria dei termini in connessione della cosiddetta “definizione delle liti” e la sospensione feriale, ha escluso l'operatività del cumulo allorquando vengano a sovrapporsi periodi di sospensione di diversa natura, tale per cui si avrebbe l’assorbimento del termine di sospensione più breve in quello più ampio.

Con questo, in realtà, la Corte non ha fatto altro che confermare il principio consolidato per cui se un termine è soggetto, in un determinato giorno, a più cause di sospensione “contestuali”, non è possibile cumulare le due sospensioni affinché esse si sommino determinando un differimento “doppio”, per ogni giorno di loro concorso, della scadenza finale.

Tale principio, però, a nostro avviso, oltre a non essere del tutto pacifico – posto che in altre occasioni la stessa Corte ha affermato un principio di segno opposto (Cassazione, 22891/2005) – appare, ancor prima, non conferente rispetto alla situazione attuale.

Il caso esaminato dalla Corte, così come quelli posti a fondamento delle altre pronunce ivi richiamate, riguardano, infatti, la diversa ipotesi in cui la sospensione feriale “rientri” nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dall’articolo 39, comma 12, del Dl 98/2011 in tema di definizione delle liti fiscali pendenti con valore fino a ventimila euro; sospensione allora disposta dal legislatore per il periodo compreso tra il 6 luglio 2011 e il 30 giugno 2012.

Quindi una tipologia di sospensione completamente diversa e non sovrapponibile, stante la diversità di ratio (ragioni di cassa dell’Erario) e il diverso arco temporale preso in considerazione (360 giorni), a quella legata all’emergenza epidemiologica da Covid-19, che è, invece, costituita «dall’esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia» ed è destinata a operare in un ambito temporale ben più circoscritto (64 giorni).

Rispetto a quest’ultima tipologia di sospensione, infatti, l’applicabilità o meno del divieto di cumulo espresso dalla pronuncia (con riferimento ad altra fattispecie) non dovrebbe neanche porsi, non solo e non tanto in ragione della diversità di ratio, ma anche e soprattutto perché difetterebbe a monte quella «contestualità» tra periodi di sospensione che secondo la Corte giustificherebbe l’«assorbimento» del periodo di sospensione più breve in quello lungo. La sospensione straordinaria da Covid-19, infatti, essendosi esaurita ben prima (11 maggio) rispetto all’inizio del periodo di sospensione feriale (1 agosto), non potrà mai ritenersi «contestuale» e, in quanto tale, idonea ad assorbirla.

Ne consegue che il problema della cumulabilità o meno dei periodi di sospensione a noi sembra una problematica solo apparente. È proprio la diversità tra i periodi di sospensione a far sì che possano cumularsi, non solo allorquando per effetto dello slittamento in avanti causato dalla sospensione straordinaria il termine ordinario di impugnazione cada nel mese di agosto, ma anche nel caso in cui esso attraversi il periodo di sospensione feriale e sia quindi successivo al 31 agosto.

Riproduzione riservata Ⓒ