È fondata la domanda cautelare finalizzata a sterilizzare il rischio del recupero degli incentivi da parte del Gse qualora il contribuente non riversi il beneficio goduto per la Tremonti ambiente riferito ai conti energia III, IV e V. Ed è per questo, considerata la natura strettamente tributaria della materia per la quale pende, seppur in giudizi diversi, il regolamento preventivo di giurisdizione presso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che il giudizio deve essere sospeso in attesa della decisione. È quanto emerge da una serie di ordinanze ( n. 6004 e 6015) pubblicate ieri dal Tar del Lazio.

Il problema
L’articolo 6 della legge 388/2000 – va ricordato – consentiva la possibilità, ai fini delle imposte sui redditi, di escludere gli investimenti ambientali dalla formazione del reddito imponibile. La disposizione agevolativa è stata abrogata a partire dal 26 giugno 2012 dal Dl 83/2012.

Il Gse, ricorrendo ad un’interpretazione formalistica dei decreti istitutivi del III IV e V Conto Energia, che non contemplano la detassazione per investimenti ambientali tra quelli cumulabili, era giunto alla conclusione, con due specifiche note, di negare la possibilità di beneficiare della Tremonti ambiente.

Il tema della cumulabilità
Sulla questione della cumulabilità tra Tremonti Ambiente e tariffe incentivante è intervenuto il legislatore prevedendo, per coloro i quali volessero continuare a beneficiare della tariffa incentivante riconosciuta dal Gse agli impianti fotovoltaici appartenenti al III°, IV e V Conto Energia, di riversare l’intero importo del beneficio fiscale a suo tempo goduto.

Di fatto, con le misure introdotte dall’articolo 36 del Dl n. 124/2019, al contribuente è stata data la possibilità di scegliere se rinunciare agli sgravi fiscali, riversando l’intero ammontare del beneficio e continuare a mantenere l’incentivo oppure proseguire nel portare avanti giudizialmente la tesi della cumulabilità assumendosi, in questo caso, i relativi rischi e l’alea del contenzioso.

I motivi dell’impugnativa
Da qui l’impugnazione dei ricorrenti volta a sostenere non solo il mantenimento dei due benefici ma anche l’annullamento del provvedimento dell’agenzia delle Entrate (n. 114266/2020) con cui si è data attuazione alle disposizioni che prevedono il mantenimento del diritto di beneficiare delle tariffe incentivanti. Tra l’altro la normativa in questione veniva anche censurata sotto il profilo dell’illegittimità costituzionale.

La scadenza di giugno
Sicuramente la questione è di estremo interesse considerando che entro il 30 giungo i contribuenti che vogliono mantenere l’incentivo devono restituire la Tremonti ambiente.
Ma l’ordinanza che ha sospeso il giudizio nell’attesa che si pronunci la Cassazione, competente a dirimere la questione sulla giurisdizione, potrebbe mettere il contribuente, nel momento in cui decidesse di riversare il benefico goduto, nell’impossibilità di riottenere quanto versato. Questo in considerazione anche del fatto che l’articolo 36 del Dl 124/19 impone l’impegno a rinunciare al contenzioso.

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