Diversi i nodi da sciogliere del Dlgs 36/2021, specie dal punto di vista fiscale e previdenziale, posto che il nuovo inquadramento troverà applicazione dal 1° luglio 2022.
Nell’intento di assicurare una tutela previdenziale a quanti operano nello sport, il decreto conduce, infatti, ad una generalizzazione dei rapporti di collaborazione che non sembrano tenere conto delle peculiarità del settore, delle mansioni e delle modalità di effettivo svolgimento.
Un primo aspetto di incertezza è legato alla mancata previsione di un’unica e specifica tipologia di contratto per il lavoratore sportivo, posto che la sua attività potrà inquadrarsi in un rapporto di lavoro subordinato o autonomo anche nella forma di co.co.co.
Ai fini della certificazione dei contratti, le federazioni sportive (Fsn e Dsa) riconosciute dal Coni, incluse quelle di piccole dimensioni, saranno tenute a stipulare accordi collettivi con il rischio di disparità di trattamento in sede di Ccnl nel caso di società affiliate a diverse federazioni .
La definizione di «lavoratore sportivo» sembrerebbe, inoltre, delimitare l’ambito di applicazione dei contratti ai soli soggetti menzionati dall’articolo 25, a scapito delle altre figure che operano nello sport dilettantistico.
Si tratta di questioni note e già oggetto di interventi di prassi e legislativi. In primis, l’Ispettorato nazionale del lavoro che, con la circolare 1/2016, aveva inquadrato il lavoro sportivo come tertium genus rispetto al rapporto di lavoro autonomo o subordinato, applicabile solo a precise categorie di soggetti e per mansioni determinate dal Coni. Inoltre, potrebbe essere utile rivalutare la disposizione già prevista dalla legge di bilancio 2018 (poi abrogata) che riconduceva il lavoro sportivo nella tipologia delle co.co.co. Ciò sia al fine di assicurare loro un’adeguata copertura assicurativa e previdenziale, sia per superare le incertezze derivanti dall’attuale formulazione normativa.
Infine, altro aspetto da chiarire riguarda la distinzione tra lavoro sportivo e amatoriale, che sembrerebbe basarsi unicamente sull’entità dei compensi percepiti e non sulla natura fiscale del reddito. Gli amatori non sarebbero propriamente assimilabili ai volontari in senso stretto giacché viene loro consentito di percepire anche compensi occasionali e rimborsi spese forfettari oltre a indennità e premi. Superato il plafond dei 10mila euro, l’amatore dovrà essere inquadrato come lavoratore sportivo. Le perplessità di un siffatto inquadramento sono diverse. Basti pensare alla corresponsione di un classico premio nell’ipotesi di una gara sportiva. Stando al Dlgs 36/2021 prima di corrispondere il premio, l’organizzatore sarebbe tenuto a verificare che l’atleta non abbia superato la soglia prevista oltre la quale il percipiente dovrà iscriversi alla gestione separata Inps. Resta da chiarire se, in questo caso, scatti o meno un obbligo contributivo con riferimento a tutte le somme percepite, ivi incluse quello ricomprese nella franchigia ai fini dell’esenzione.
In sede di approvazione dei correttivi occorrerà tenere conto della necessità di assicurare maggiore certezza al mondo sportivo evitando, laddove possibile, che eventuali difficoltà applicative possano vanificare i meritevoli obiettivi che la riforma persegue.


