L’estensione della sospensione dei termini anche ai procedimenti di adesione è questione delicata, perché l’eventuale presentazione tardiva del ricorso, per aver considerato illegittimamente sospesi anche i tempi di adesione, comporta la sua inammissibilità. Trattandosi di causa di inammissibilità, e non di nullità, essa può essere sempre rilevata anche di iniziativa del giudice in ogni stato e grado del procedimento (fino in Cassazione), senza la necessità che una delle parti la eccepisca. Ecco perché l’interpretazione delle Entrate, da accogliere con favore in quanto pro contribuente, non conferisce alcuna garanzia ai contribuenti e, soprattutto, ai professionisti che li assistono in questa fase.
Allo stesso modo, non danno alcuna certezza le modifiche al Dl 18/2020 in sede di conversione in legge, nella parte in cui (articolo83, comma 20) l’originaria sospensione a favore di tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie viene estesa alle ipotesi in cui tali procedimenti non costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In tale nuova previsione, rivolta ai giudizi civili, non sembra infatti possibile ricomprendere anche i procedimenti di adesione all’accertamento per una serie di ragioni: difficoltà di assimilare gli istituti stragiudiziali del diritto processuale civile all’adesione, particolarità del rito tributario (che ha imposto nello stesso articolo 83 un’espressa sospensione dei termini per il ricorso tributario e dell’eventuale precedente reclamo, nonostante la norma già facesse riferimento a tutti i procedimenti), dubbi sulla sussistenza di una controversia a seguito dell’emanazione di una pretesa da parte del fisco ecc.
Per inciso, se nella previsione di procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie dovessero rientrare anche le adesioni, l’agenzia delle Entrate, avendo ritenuto estensibile la sospensione a detti procedimenti, avrebbe fornito una interpretazione contra legem, atteso che, al momento della redazione della circolare, la norma prevedeva l’esclusione di quei procedimenti di risoluzione che non fossero condizioni di procedibilità della domanda (tra i quali dovrebbe collocarsi l’adesione).
Aldilà delle interpretazioni, è evidente che necessiti una previsione specifica. Nel dubbio, la prudenza imporrà di non calcolare i maggiori tempi con conseguente presentazione dei ricorsi tentando, nel caso, successivamente un accordo con il fisco in conciliazione giudiziale (con evidenti aggravi di costi per i contribuenti).
Per chi, invece, è convinto che da questo dedalo di norme sia desumibile la sospensione anche delle adesioni non resta che provarci. Se poi tra qualche anno un giudice riterrà tardivo e inammissibile il ricorso introduttivo, troverà le giuste motivazioni per spiegarlo al cliente.

