Una soglia più elevata, pari a dieci volte quella attuale, per considerare grave la violazione. Cancellazione del passaggio in cui si sanziona l’inadempimento anche se «non definitivamente accertato». E possibilità di considerare esigibile, in caso di ricorso, solo quanto, in base alle regole sul processo tributario, va versato in pendenza di un contenzioso.

Il Senato, in fase di conversione, punterà a rendere l’articolo 8 del decreto Semplificazioni, nel passaggio sull’esclusione per irregolarità fiscali e contributive, molto più garantista rispetto alla versione attuale. A dirlo chiaramente sono gli emendamenti di maggioranza presentati nei giorni scorsi presso le commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici di Palazzo Madama.

La premessa è che qualche proposta di modifica, firmata da Partito democratico e Italia Viva, punta addirittura alla cancellazione secca della norma. Esattamente come accaduto con lo Sblocca cantieri, quando c’era stato un primo tentativo di introdurre la norma nel nostro sistema: così si tornerebbe al passato.

Se questa opzione non prenderà corpo, sembra essere già chiaro lo schema al quale stanno lavorando in Parlamento. Movimento 5 Stelle (primo firmatario, Emiliano Fenu), Pd (primo firmatario, Daniele Manca) e Italia Viva (primo firmatario, Mauro Marino) hanno depositato tre emendamenti, sostanzialmente identici, che cercano di ammorbidire la novità, senza eliminarla del tutto.

La prima mossa è elevare la soglia che qualifica l’irregolarità come grave, attualmente fissata a 5mila euro. Sarà, almeno, moltiplicata per dieci. Perché gli emendamenti parlano di importo «superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro».

La seconda mossa consiste nell’eliminazione dal decreto Semplificazioni di ogni riferimento al concetto di «non definitivamente accertato». La definizione, che discende dalle direttive europee, crea troppi problemi una volta calata nella realtà del nostro sistema, soprattutto se pensiamo ai casi di contenzioso. La scelta, allora, è di cancellarla completamente dalla norma.

Gli emendamenti - ed è questa la terza mossa per correggere il decreto - considerano invece esigibile (e quindi valutabile in termini di irregolarità) solo quanto, in base alle regole del processo tributario, andrebbe comunque pagato in caso di ricorso.

Sono esclusi da questo conteggio i debiti che «siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge». Oltre a quelli «oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili».

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