L’articolo 7 del decreto legge n. 23, disposizione che merita di essere riformulata in sede di conversione, al comma 1 prevede che «Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020». Il comma 2 di questo articolo estende tale facoltà anche ai bilanci chiusi entro (da intendersi, relativi ad esercizi chiusi entro) il 23 febbraio 2020. La norma prevede espressamente che tale valutazione della continuità aziendale in deroga agli ordinari criteri è formulata mediante richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Le società con esercizio coincidente con l’anno solare possono beneficiare di tale disposizione per due bilanci (2019 e 2020) mentre quelle con esercizio infrannuale spesso ne potranno beneficiare solo per uno. In caso di chiusura dell’esercizio al 30 giugno, ad esempio, troverà applicazione solo per il bilancio al 30 giugno 2021, mentre non potrà applicarsi per il bilancio al 30 giugno 2020 (in quanto chiuso dopo il 23 febbraio 2020 e non in corso al 31 dicembre 2020).

Per potersi avvalere della sussistenza del requisito della continuità aziendale risultante nel bilancio dell’esercizio precedente non è necessario che nel precedente bilancio la sussistenza di tale requisito sia stata argomentata con modalità speciali o comunque diverse da come ordinariamente viene attestata in sede di redazione del bilancio.

Il principio della continuità aziendale è posto dall’articolo 2423 bis, 1° comma, n. 1), del Codice civile, come un postulato del bilancio, ed è interpretato nel principio di revisione Isa Italia n. 570 (paragrafo 2) e dal principio contabile Oic 11 (paragrafi 21-24) nel senso della valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

La deroga al principio di continuità aziendale prevista all’articolo 7 del decreto legge 23/20 è facoltativa; alla stessa ricorreranno solo quelle imprese che temporaneamente hanno perso (o ritengono che perderanno) quell’equilibrio economico-finanziario che caratterizza la condizione della continuità aziendale. Ricorrere a tale deroga implica, infatti, l’ammissione che non sussistono le condizioni che ordinariamente consentirebbero di attestare il requisito della continuità aziendale.

In precedenti articoli pubblicati sul Sole 24 Ore è stato sostenuto che, con riferimento al bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2019, lo spirito della norma porta a ritenere che il requisito della continuità doveva sussistere alla data del 23 febbraio 2020 e che quindi per tale bilancio non si deve fare riferimento al precedente bilancio 2018. A nostro parere è possibile però osservare che sia l’articolo 6 del decreto legge 23/20 che disattiva le disposizioni in tema di copertura perdite sia l’articolo 7 in commento non subordinano la loro applicabilità ad eventi correlati alla crisi susseguente alla pandemia da Covid-19 e che il primo comma dell’articolo 7 impone, nell’applicare la deroga al criterio della continuità, di richiamare le risultanze dell’esercizio precedente (ciò, si ritiene, rende possibile in sede di bilancio 2019 attestare la continuità in deroga sulla base del fatto che la stessa sussisteva nel bilancio 2018).

Una interpretazione sistematica della norma in commento, unitamente alla disciplina della responsabilità degli amministratori, porta tuttavia a ritenere che il ricorso alla deroga disposta dall’articolo 7 non sia sempre legittimo, ma lo sia nei soli casi in cui si ritenga che la condizione di difficoltà in cui versa l’impresa e che impedisce di attestare in via ordinaria la sussistenza del going concern (qualunque ne sia la causa) sarà recuperata attraverso i risultati futuri della gestione ordinaria o prevedibili interventi straordinari (ad esempio una ricapitalizzazione), mentre alla stessa non si dovrebbe fare ricorso nel caso in cui gli amministratori considerino la situazione di crisi in ogni caso irreversibile.

Si pensi al caso di una società i cui amministratori, in sede di redazione del bilancio al 31 dicembre 2019, prevedano che la perdita che maturerà nel corso del 2020 quale conseguenza della pandemia da Covid-19 porterà la società in una condizione di deficit patrimoniale, non ripianabile dai soci, ma che tale perdita troverà compensazione nell’utile dell’esercizio 2020.

In un simile caso gli amministratori potranno avvalersi della deroga disposta dall’articolo 7 in commento in sede di redazione sia del bilancio al 31 dicembre 2019 (richiamando le risultanze del bilancio 2018, come espressamente previsto dalla norma con riferimento alle indicazioni da fornire nella nota informativa) sia di quello al 31 dicembre 2020.

La norma prevede, inoltre, che del ricorso a tale deroga debba farsi riferimento nella «nota informativa». L’utilizzo del termine «nota informativa» invece che nota integrativa induce a ritenere che si sia inteso imporre tale obbligo anche alle microimprese, che sono esonerate dall’obbligo di redigere la nota integrativa. Questo riferimento dovrà essere quindi formulata nelle note in calce allo stato patrimoniale.

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