Il concetto europeo di «impresa in difficoltà» mette a rischio il contributo a fondo perduto e altri aiuti previsti per l’emergenza coronavirus, dai mini-prestiti garantiti fino a 30mila euro (articolo 13 del Dl Liquidità) al credito d’imposta del 20% per la capitalizzazione delle imprese (articolo 26 del Dl Rilancio). Per il contributo a fondo perduto, ad esempio, la circolare 15/E delle Entrate precisa che l’aiuto non può essere concesso alle imprese che si trovavano in una situazione di difficoltà al 31 dicembre 2019, in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014.
Il problema è quindi di circoscrivere il raggio dei soggetti per i quali l’istanza non può essere presentata, cosa che, se ci si cala nella quotidianità operativa, è tutt’altro che agevole.
Esclusi professionisti e ditte individuali
Tralasciamo in questa sede le imprese diverse dalle Pmi (cui si applicano parametri differenti), quelle oggetto di procedura concorsuale e quelle già oggetto di aiuti non rimborsati.
Nel regolamento europeo si citano le Srl e le società «di cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società». L’allegato II della direttiva 2013/34/Ue chiarisce che vi rientrano le Snc e le Sas.
Non sono richiamate invece le imprese individuali che, quindi, sembrano non doversi preoccupare dell’eventuale stato difficoltà per valutare il possibile blocco degli aiuti.
Certamente sono estranei al problema della verifica dello stato di difficoltà i professionisti.
In difficoltà chi ha perso metà dei fondi propri
L’impresa si considera in difficoltà in presenza delle condizioni previste dal regolamento Ue. Le società di persone qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, intendendo – si ritiene – il solo capitale conferito dai soci (non l’intero patrimonio netto in presenza di altre riserve).
La condizione deve essere riscontrata alla data del 31 dicembre 2019, cioè un momento antecedente – ad esempio – la data di presentazione dell’eventuale istanza per il fondo perduto. Questo pone il problema di capire se l’eventuale successivo intervento di ricapitalizzazione dei soci possa risolvere il problema (si veda l’articolo in basso).
Il monitoraggio in Snc e Sas
Declinare queste regole per le società di persone pone più di una criticità.
Innanzitutto è evidente che il monitoraggio dello stato di crisi presuppone che vi sia la possibilità di individuare i “fondi propri”, la qual cosa necessita di una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019. Le società di persone in contabilità semplificata, quindi, si ritiene debbano attivarsi in tal senso.
Il riferimento al concetto di “fondi propri” è più equivoco rispetto al chiaro riferimento che usa il regolamento per le società di capitali quando parla di “capitale sociale”, ma il meccanismo di monitoraggio dovrebbe essere lo stesso. Quindi si ritiene si debba valutare l’incidenza delle eventuali perdite cumulate sui conferimenti effettuati dai soci, dopo aver considerato l’assorbimento delle perdite per effetto delle eventuali riserve di altro genere (tipicamente per utili accantonati).
Un ulteriore problema riguarda la presenza di poste contabili accese ai cosiddetti “prelevamenti soci in conto utili”. Se tali prelevamenti trovano copertura negli utili di periodo o nelle riserve di utili accantonati, ci sembra che il problema si possa considerare implicitamente risolto. Se, invece, i prelevamenti dovessero eccedere tali componenti, è come dire che la società vanta un credito nei confronti dei soci: perciò, il tema si sposta sulla valutazione dell’esigibilità del credito stesso. Ove vi fossero elementi che fanno ritenere che i soci non siano nelle condizioni di onorare il debito, occorre procedere con una svalutazione, con le conseguenze del caso sul conto economico.
Società di capitali
Il tema della “impresa in difficoltà” al 31 dicembre 2019 riguarda anche Srl, Spa e Sapa. Infatti, per quanto le norme europee citino solo le Srl il riferimento va inteso a tutte le società di capitali dell'ordinamento italiano (direttiva Ue 2013/34 allegato I).
Per capire se una di queste società è in difficolta occorre anzitutto escludere le Pmi costituite da meno di tre anni, che quindi non devono rispettare i parametri sotto enunciati.
Per le società di più antica costituzione, la “difficoltà” è uno status che si manifesta quando la compagine – per effetto di perdite cumulate nel tempo – ha visto erose le riserve (sia di utile che di capitale) e ulteriormente eroso il capitale sociale per più della metà.
Vediamo un esempio: una Srl, con capitale sociale di 50.000 euro, ha generato fino al 2017 riserve di utile per 100.000 euro. Poi nel 2018 registra una perdita di 70.000 e nel 2019 una ulteriore perdita di 56.000. Tali perdite (che cumulate ammontano a 126.000) hanno anzitutto esaurito le riserve ed eroso il capitale sociale, che di fatto ammonta a 24.000. È una situazione che, a livello civilistico, non comporta provvedimenti immediati: la società può continuare l'attività, fatto salvo l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea dei soci ex articolo 2482-bis del Codice civile. Tuttavia, ai fini del regolamento comunitario 651/14, è “in difficolta” e quindi di fatto esclusa dal contributo a fondo perduto e dagli altri aiuti.
Una questione molto delicata è il riferimento temporale. Cosa accade se alla data del 31 dicembre 2019 sussistono le condizioni di difficoltà, ma poi vengono rimosse dai soci in sede di approvazione del bilancio e comunque prima di inoltrare l'istanza per l'aiuto? Si pensi al caso della Srl nell'esempio, nella quale i soci – poniamo – versano 30.000 euro in conto capitale il 31 maggio. A nostro parere questo intervento elimina la causa ostativa in quanto – proprio nel regolamento 651/14 – si parla, a proposito di riserve, di voci generalmente considerate come parte dei fondi propri e tali sono, senza dubbio i versamenti soci in conto capitale. In questo caso al momento di inoltrare l'istanza la società non versa in condizioni di “difficoltà”, anche se ovviamente il punto meriterebbe una conferma ufficiale da parte delle Entrate.
Così come una conferma sarebbe auspicabile per le società il cui esercizio è a cavallo dell'anno: in tal caso sembra logico eseguire il check sullo stato di difficoltà alla data chiusura dell'esercizio che precede la data di invio dell'istanza, ferme restando le considerazioni sopra enunciate circa gli interventi patrimoniali dei soci successivi alla chiusura dell'esercizio.

