Con la risoluzione 14/E pubblicata lunedì 1° marzo, l’agenzia delle Entrate ha reso noto i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sui servizi digitali, di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, in sostanza la web tax nazionale.
Il versamento, originariamente fissato per il 16 febbraio di ogni anno (ma questo è il primo, dopo due false partenze nel 2019 e nel 2020) è stato posticipato di un mese dal Dl 3/2021, e cadrà quindi martedì 16 marzo, così come la prima dichiarazione, ora attesa per il 30 aprile successivo (e non più il 31 marzo).
Al codice tributo 2700, denominato «Imposta sui servizi digitali» (Ist) si affiancheranno anche il codice 2701 relativo agli «interessi» e il codice 2702 «sanzioni». Nell’F24 i codici tributo sono esposti nella sezione «Erario», in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna «importi a debito versati» e andrà specificato anche l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.
Nel caso in cui il pagamento dell’imposta sia effettuato dal rappresentante fiscale del soggetto passivo, ovvero dalla società designata dal soggetto passivo, nella sezione «contribuente» del modello F24 dovranno essere indicati il codice fiscale del soggetto passivo, del coobbligato (erede, genitore, tutore o curatore fallimentare), del rappresentante fiscale o della società designata che effettua il pagamento, titolare del conto di addebito, e nel campo «codice identificativo», il codice «72».
L’avvio della raccolta della digital tax italiana - in sostanza lo stop alle proroghe annuali - è stato deciso nonostante i confini non ancora del tutto chiarissimi sulla determinazione dell’imponibile (peraltro calcolato sui ricavi in misura del 3%, e non sugli utili, e con meccanismi che spesso sfuggono alla verificabilità, a cominciare dall’effettiva localizzazione del dispositivo utilizzato per contrarre) e, soprattutto, nonostante le “nubi” provenienti dagli Stati Uniti sulla legittimità delle Digital service tax nazionali (oltre all’Italia, Francia e Spagna), molto poco gradite e Washington.
Di fatto i presupposti della Dst, tra soglie di ingresso (750 milioni di euro di fatturato globale, di cui 5,5 milioni in Italia), e soprattutto esenzioni (stanno fuori il B2B e molti settori strategici, dall’energia alla finanza) restringono l’applicabilità della nuova imposta a 43 società, o gruppi di società. Di queste 27 sono società statunitensi, tre italiane e le restanti 13 provengono da altri paesi.
Il gettito atteso dall’erario, per questo 2021, è di 780 milioni ma molto dipenderà appunto da eventuali errori (e/o contestazioni) in sede di autoliquidazione. Altri 780 milioni sarebbero attesi nel 2022, mentre non è stimato il gettito degli anni successivi in quanto si dà per molto probabile - e auspicabile - un accordo in sede Ocse e con valenza, appunto, globale. Proprio per questo, e per tenere tranquilli gli Usa, anche la nostra Dst contiene una clausola di varianza: l’imposta, nel caso debuttasse la Dst globale, verrà ricalcolata anche retroattivamente se a vantaggio dei (maxi)contribuenti.

