I due crediti d’imposta, per l’adeguamento dei luoghi di lavoro e gli interventi di sanificazione, possono assumere diverse qualificazioni dal punto di vista contabile e fiscale:
contributo in conto impianti, nel caso in cui sia stato effettuato un investimento in beni strumentali (ad esempio, arredi di sicurezza, sia per l’adeguamento che per la sanificazione);
contributo in conto esercizio, se si tratta di contributo destinato a un intervento di manutenzione, o comunque un componente negativo imputato a conto economico quale materiale di consumo o prestazione di servizi

Per quanto riguarda la contabilizzazione, sono state proposte dalla dottrina soluzioni diverse; tuttavia, se si condivide l’impostazione sopra citata, si determinerà il seguente scenario contabile:
per il contributo in conto impianti la consueta duplice scelta (Oic 16, paragrafo 88): con il metodo indiretto, rilevando il provento nella voce A5 del conto economico e poi, tramite risconti passivi, imputare una quota costante in base al processo di ammortamento del bene; oppure, con il metodo diretto, riducendo immediatamente il costo del cespite ed eseguendo ammortamenti al netto di tale imputazione.

Su quest’ultimo punto va aggiunta una riflessione. La circolare 20/E/2020 ha affermato che, mentre il credito d’imposta “adeguamento” è imponibile dal punto di vista reddituale e dell’Irap, quello “sanificazione” non è imponibile. Dunque, potrebbe essere una scelta efficace rilevare il contributo in conto impianti imponibile (adeguamento) tramite diretta riduzione del cespite, mentre quello non imponibile (sanificazione) tramite il metodo indiretto che permette un’agevole variazione diminutiva della quota di contributo annuo rilevata in voce A5 del conto economico.
per il contributo in conto esercizio, laddove si riconosca nel credito d’imposta una misura destinata alla riduzione di costi dell’area B del conto economico, si rileverà un provento alla voce A5, da rendere non imponibile nel caso si tratti di credito d’imposta sanificazione ex articolo 125 del Dl Rilancio.

L’incrocio con altri aiuti
Le cose si complicano se questi interventi sono oggetto anche di contributi a fondo perduto stanziati da altri enti (ad esempio, quello del 70% promosso dalla regione Lombardia con il bando “Io riapro sicuro”). In tali situazioni, è ragionevole ipotizzare che il credito d’imposta ex articoli 120 e 125 del Dl Rilancio sia calcolato sulla parte di spesa che effettivamente resta a carico dell’impresa; con l’ulteriore complicazione rappresentata dall’eventualità che, nel momento in cui il contribuente sia in grado di compensare il credito d’imposta con il modello F24, non sappia con certezza se gli verrà assegnato il contributo a fondo perduto.

Inoltre, va ricordato che per l’acquisto di beni strumentali nuovi (come un atomizzatore di prodotti disinfettanti), eseguito nel corso del 2020, è vigente anche il credito d’imposta del 6% ex legge 160/19 (sostitutivo del superammortamento ), per il quale non è chiaro se il calcolo vada eseguito al lordo o al netto dei contributo in conto impianti (credito d’imposta sanificazione o adeguamento). In questo senso, nella precedente normativa del superammortamento, le Entrate avevano fornito interpretazioni contrastanti con le circolari 23/E/2016 e 4/E/2017.

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