Una delle norme del Dl Rilancio che ha subito più riscritture è quella rubricata «Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni» (articolo 26). L’obiettivo dovrebbe essere quello di incrementare i mezzi propri delle imprese di medie dimensioni per consentire il massimo riassorbimento delle perdite di esercizio 2020 legate all’emergenza Covid-19, e fare fronte alla cessazione delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 6 del Dl Liquidità, il quale impedisce sino al 31 dicembre 2020 l’applicabilità delle norme codicistiche riguardanti l’impatto delle perdite sul patrimonio.
Il testo bollinato del Dl rilancio
Le prime versioni e le correzioni
Quest’ultimo, nelle prime versioni della norma in oggetto, prevedeva l’emissione di strumenti finanziari partecipativi veri e propri, pur soggetti a obbligo di rimborso integrale a scadenza, con meccanismi premiali nel caso in cui l’impresa avesse performato correttamente.
Nelle bozze successive, l’abbandono dell’espressione Sfp – che avrebbe qualificato a patrimonio lo strumento – e il riferimento a obbligazioni e titoli di debito ha fatto dubitare circa la portata dello strumento finanziario, nella speranza che il regolamento attuativo avrebbe poi chiarito la necessaria previsione di apporto patrimoniale.
Natura di debito
Il testo aggiornato ne conferma purtroppo la natura di debito: viene specificato che gli strumenti finanziari sono da cumularsi con i finanziamenti assistiti da garanzia pubblica (si pensi ai prestiti erogati in base agli articoli 1 e 13 del Dl Liquidità) e con i prestiti agevolati in regime di aiuto, ponendo un ulteriore tetto agli strumenti finanziari. La versione precedente della norma prevedeva già un doppio limite pari al 12,5% del fatturato 2019 o al triplo dell’aumento di capitale sociale: ora la somma di strumenti finanziari, finanziamenti garantiti dallo Stato e prestiti agevolati in regime di aiuto non potrà superare i parametri già esistenti per i finanziamenti garantiti da Sace. Si tratta del 25% del fatturato 2019, del doppio del costo del personale 2019 e del fabbisogno di liquidità per i 18 mesi successivi alla prima delle misure di aiuto, come attestato dal rappresentante legale. Nel decreto è presente anche lo sconto sul valore di rimborso, a fronte del raggiungimento di obiettivi da precisare nel regolamento.
Si tratta di prestiti dello Stato in piena regola: finanziamenti postergati, ma da restituire “bullet” alla scadenza, che si sommano a quelli bancari. Ben lontani dall’essere un rafforzamento patrimoniale, gli strumenti finanziari si palesano come un’ulteriore misura di liquidità, incapace di apportare reale patrimonio a fronte delle perdite di esercizio, che l’imprenditore sarà dunque chiamato ad affrontare da solo.
Il framework comunitario
Il temporary framework sugli aiuti di Stato modificato l’8 maggio dalla Commissione Ue, prevede interventi pubblici volti a fornire strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale alle imprese. La misura dell’intervento è corretta: al punto 7 si parla di ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario anteriore alla pandemia Covid-19 (patrimonio netto al 31 dicembre 2019 o copertura integrale delle perdite 2020). Le possibilità concesse dai paragrafi 3.11 e seguenti del framework comunitario vanno anche oltre a quanto sinora fatto dal governo, aprendo inesplorati scenari di strumenti di equity o strumenti ibridi di capitale, con differenti tempistiche e prospettive di exit dall’investimento da parte dello Stato.

