Se sul piano strettamente tecnico il contributo a fondo perduto varato con il Dl Sostegni si pone in continuità con le analoghe misure disposte dai decreti Rilancio e Ristori, sul piano sostanziale segna una significativa cesura.

Ci si riferisce soprattutto al superamento della logica della frammentazione degli interventi che aveva informato i decreti del 2020, determinando dapprima il frazionamento delle misure di sostegno tra titolari di reddito d’impresa, beneficiari del fondo perduto ed esercenti arti e professioni, destinatari delle cosiddette «indennità», e successivamente la scissione tra attività riconducibili ai codici Ateco elencati nei decreti Ristori, ammesse ai relativi contributi, e attività escluse.

La misura di sostegno del governo Draghi a favore dei titolari di partita Iva, al contrario, si caratterizza proprio per la sua universalità, essendo destinata – alle medesime condizioni – tanto a chi svolge attività d’impresa quanto agli esercenti arti e professioni e ai titolari di reddito agrario e venendo meno qualsiasi riferimento a criteri di accesso fondati sui codici Ateco. La platea, inoltre, viene ulteriormente ampliata includendo anche i soggetti con fatturato superiore a 5 e fino a 10 milioni di euro.

Di fatto, viene superato il vulnus prodotto dall’estrema parcellizzazione degli strumenti di sostegno al reddito, erogati, paradossalmente, più in base alla natura dell’attività esercitata che alle reali condizioni economiche dei contribuenti. Esemplare, in tal senso, è il complesso degli interventi del Dl Rilancio, dove – a parità di reddito, 60mila euro, e di perdite subite per effetto dell’emergenza pandemica, la metà del fatturato – l’idraulico beneficiava di un contributo a fondo perduto in misura proporzionale alla perdita del fatturato, l’archeologo maturava una indennità di mille euro e l’architetto ne rimaneva completamente escluso.

Come peraltro risulta più equo ancorare i parametri di riferimento per l’accesso e la quantificazione del contributo al fatturato medio realizzato nell’intero anno piuttosto che al solo mese di aprile, criterio che penalizzava le attività stagionali.

Tutto bene quindi? No, poiché ancora una volta si è privilegiata l’esigenza di provvedere all’erogazione delle somme con tempestività rispetto all’opportunità di declinare una misura che consentisse di corrispondere un contributo proporzionato al danno effettivamente subito, misurabile più rigorosamente facendo riferimento, ad esempio, a parametri basati sul calo del reddito. Un obiettivo, tuttavia, che potrebbe essere ancora raggiunto se i prossimi annunciati interventi venissero adottati con logica perequativa, riequilibrando le anomalie.

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