«Occorre attendere la conversione del decreto (come per l’ecobonus e il sismabonus al 110%)». La frase è contenuta nel comunicato diramato giovedì 18 giugno dal ministero dell’Economia, per precisare che l’attuazione del decreto Rilancio non sta andando a rilento. Secondo il ministero, molti provvedimenti sono stati adottati in anticipo, mentre per altri – incluse le detrazioni per l’edilizia potenziate al 110% - bisogna aspettare la conversione del decreto.
Da qui il dubbio di alcuni proprietari e professionisti: il superbonus è operativo o no?
Il decreto legge 34/2020 è in vigore dal 19 maggio scorso. Nell’articolo 119 – quello che regola il superbonus – si dice chiaramente che la maggiorazione della detrazione si applica alle spese «sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021», sia per l’ecobonus (comma 1), sia per il sismabonus (comma 4).
Perciò, la detrazione è operativa. Ad esempio, chi dal 1° luglio pagherà un primo acconto all’impresa per lavori di sismabonus potrà detrarre il 110% della spesa sostenuta. Così come chi pagherà il professionista incaricato della progettazione, della pratica edilizia o della certificazione energetica (che per i lavori di sismabonus è richiesta ante e post intervento, «nella forma della dichiarazione asseverata»). E questo anche se le spese dovessero essere sostenute prima dell’avvio del cantiere o della presentazione della pratica edilizia.
Certo, però, mancano le istruzioni. E bisogna tenere conto che il Parlamento potrebbe modificare alcuni punti chiave della norma, ad esempio ammettendo le seconde case unifamiliari che oggi sono escluse dall’ecobonus e dagli interventi collegati, come il fotovoltaico. Perciò, in molti casi ci si potrebbe trovare a progettare (se non avviare) lavori che non si è sicuri di quale agevolazione potranno avere. In queste situazioni, i contribuenti “privati” si possono ispirare a quanto indicato dalla circolare 2/E a proposito del bonus facciate, e usare per i pagamenti un bonifico tracciabile. Meglio se con la causale “ecobonus” per interventi di coibentazioni o riscaldamento e con la causale “ristrutturazioni” per opere di messa in sicurezza antisismica. Nella peggiore delle ipotesi, potranno sfruttare le detrazioni ordinarie anziché quella al 110 per cento.
In stand-by cessione e sconto in fattura
Non c’è dubbio che sia per ora bloccata la possibilità di convertire il bonus in sconto in fattura o di cedere il credito d’imposta all’impresa che esegue i lavori o ad altri soggetti, comprese le banche. Per una coincidenza, proprio il 18 giugno è scaduto il termine di 30 giorni – ordinatorio – entro cui le Entrate avrebbero dovuto adottare il provvedimento con cui disciplinare:
1. le modalità di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (il decreto dice già che l’opzione dovrà essere telematica);
2. le altre «modalità attuative» del superbonus.
Non è da escludere, comunque, che le istruzioni delle Entrate consentano di formalizzare l’opzione successivamente all’avvio dei lavori e al sostenimento delle spese, come già accaduto con le precedenti versioni della cessione.
I provvedimenti da emanare
Si può discutere sull’opportunità di prevedere l’emanazione di un provvedimento attuativo prima della conversione del decreto legge, ma questo dice la norma. Al contrario, non pare di rinvenire alcun riferimento a provvedimenti del ministero dell’Economia, a cui pure faceva riferimento il comunicato. Comunque, l’articolo 119 è così complicato che un decreto ministeriale, se tempestivo, sarebbe forse utile a mettere alcuni punti fermi.
Lo stesso decreto legge, infine, prefigura un decreto del ministero dello Sviluppo economico – da emanare entro 30 giorni dalla legge di conversione – per disciplinare l’asseverazione del rispetto dei requisiti energetici e l’invio all’Enea della documentazione relativa.

