Una risposta in probabile controtendenza rispetto ai comportamenti sin qui adottati. È quella fornita, al paragrafo 2.1.1, dall’Agenzia con la circolare 25/E/2020 e di cui ora occorre valutare le conseguenze sulle domande già presentate.

A chi si applica il chiarimento
Il caso riguarda sia i professionisti iscritti alla gestione separata Inpsin sede di richiesta dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 (articolo 27 del Dl 18/2020) sia gli iscritti alle casse previdenziali private in sede di richiesta dell’indennità di 600 euro e relativa allo stesso mese (prevista dall’articolo 44 del citato decreto).

Ricordiamo poi che per i professionisti iscritti alla Gestione separata Inps, il comma 1 dell’articolo 84 del Dl 34/2020 ha ribadito il diritto all’indennità di 600 euro alle medesime condizioni per il mese di aprile 2020, mentre il comma 2 ha incrementato a 1.000 euro l’indennità relativa al mese di maggio 2020 introducendo la condizione della comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

In parallelo, per i professionisti iscritti alle casse private, il decreto 29 maggio 2020 ha confermato l’indennità di 600 euro per il mese di aprile 2020 alle medesime condizioni di quello relativo al mese precedente, mentre l’articolo 13 del Dl 104/2020 (decreto Agosto) ha provveduto a disciplinare le modalità di accesso all’indennità relativa al mese di maggio 2020, nel frattempo anch’essa elevata a 1.000 euro, senza modificarne le condizioni di accesso.

In sostanza, il chiarimento fornito dall’Agenzia sulle modalità di determinazione del reddito dei professionisti in regime forfettario in relazione all’indennità di maggio, ancorché apparentemente riferito ai soli professionisti iscritti alla gestione separata Inps, influisce certamente anche sulle indennità di marzo, aprile e maggio per i professionisti iscritti alle casse previdenziali private.

La risposta del Fisco: le spese effettive
L’Agenzia ha specificato che anche i professionisti in regime forfettario dovranno rilevare l’eventuale riduzione del proprio reddito professionale come differenza tra compensi percepiti e spese effettivamente sostenute, nel periodo interessato, nell’esercizio dell’attività, con la conseguenza che la misurazione dello scostamento del reddito e l’attribuzione delle indennità prescinde dal regime contabile adottato dal professionista (sia esso in regime ordinario o in regime forfetario).

Il chiarimento arriva nettamente in ritardo rispetto ai tempi di presentazione delle istanze e addirittura quando gli accrediti sui c/c dei professionisti sono già stati in larga parte perfezionati.

Come rimediare agli errori
A questo punto, ai professionisti interessati che hanno beneficiato delle indennità autocertificando il calo di reddito sulla base dell’applicazione dei coefficienti di redditività, non resta che verificare le condizioni di accesso alla luce delle diverse modalità di determinazione del reddito comunicate dall’Agenzia, procedendo, in caso di responso negativo, alla restituzione della sola indennità (con interessi maturati) ma senza aggravio di sanzioni considerato che, nel caso di specie, sussistono a nostro avviso le obiettive condizioni di incertezza nell’applicazione della normativa.

Ragionando sulle modalità di restituzione, ci troviamo davanti all’ennesimo enigma, perché è da escludere l’utilizzo degli appositi codici introdotti dalla risoluzione 37/E/2020, in quanto validi esclusivamente per la restituzione dei contributi a fondo perduto erogati alle imprese dall’Agenzia, mentre nel caso in esame siamo in presenza di indennità erogate dall’Inps e dalle casse di previdenza private.

Non resta quindi che inviare all’ente che ha erogato l’indennità una comunicazione di rinuncia con la quale ci si rende disponibili alla restituzione della stessa nei tempi e modi che verranno stabiliti.

Il nodo dei controlli
Ulteriori complicazioni, però, si presenteranno in sede di verifiche e controlli da parte dell’Agenzia, perché è chiaro che le “nuove” modalità analitiche di determinazione del reddito dei periodi da porre a raffronto potrebbero indurre taluni professionisti che hanno già ricevuto l’indennità a cercare comunque di rientrare nel beneficio, conservando i documenti giustificativi delle spese sostenute nel primo trimestre 2020 (se iscritti alle casse di previdenza private) ovvero nel secondo bimestre 2020 (se iscritti alla Gestione separata Inps) e tralasciando quelli relativi allo stesso periodo del 2019.

A poco varrebbe l’obiezione circa l’obbligo di indicazione delle spese nel quadro RS del modello redditi, in quanto al rigo RS381 viene richiesta, per i professionisti, esclusivamente l'indicazione delle spese sostenute per consumi (spese telefoniche, energia elettrica e carburanti) e null’altro. Forse si è persa l’ennesima occasione per semplificare la vita di chi dovrà effettuare i controlli e di chi dovrà subirli.


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