Le mini proroghe per i danni del coronavirus “separano” le rate della pace fiscale. Le proroghe concesse sono due, una di 3 mesi e l’altra di due mesi, e riguardano:
• il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazione ter e della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Unione europea;
• il termine del 31 marzo 2020, per il pagamento della seconda rata del saldo e stralcio.

A norma dell’articolo 68, comma 3, «sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione» decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, i versamenti prorogati si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020.

La proroga riguarda, esattamente:
• il versamento della terza rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, per i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017;
• il versamento della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, per i contribuenti che non avevano versato le rate dovute per le precedenti rottamazioni entro il 7 dicembre 2018, e che si sono avvalsi della rottamazione ter;
• il versamento della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, dovuta dai ripescati dal saldo e stralcio;
• il versamento della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, dovuta per la definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea;
• il versamento della seconda rata, in scadenza ordinaria il 31 marzo 2020, delle somme dovute per il saldo e stralcio.

Non è invece prevista alcuna proroga per:
• il versamento della rata dovuta dai contribuenti che si sono avvalsi della chiusura delle liti pendenti, il cui termine è scaduto il 28 febbraio 2020 (articolo 6, decreto legge 119/2018);
• il versamento della rata dovuta per la definizione processi verbali, il cui termine è scaduto il 28 febbraio 2020 (articolo 1, decreto legge 119/2018);
• il versamento della seconda e ultima rata dovuta dai contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione degli errori formali, il cui termine è scaduto il 2 marzo 2020 (articolo 9, decreto legge 119/2018).

Si ricorda che per le definizioni agevolate delle cartelle, rottamazione ter o saldo e stralcio, non è previsto il ravvedimento ed il mancato pagamento di una rata cancella i benefici. Questo significa che si decade dalla rottamazione o dal saldo e stralcio se non si pagano interamente e tempestivamente le somme previste. In questo caso, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza, sospesi in seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione, e prosegue l’attività di riscossione dell’importo originario del debito, senza cioè considerare la definizione agevolata e senza possibilità di rateazione del debito. Gli eventuali versamenti effettuati, pur non producendo l’estinzione totale del debito, sono acquisiti a titolo di acconto degli importi compresi nel carico a ruolo.

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