L’ultima versione del decreto Agosto ha perso la norma relativa al momento di recupero dell’Iva sugli insoluti. Prima o poi bisogna intervenire, specie dopo il monito della Corte di giustizia europea.

Nel frattempo bisogna riscrivere l’articolo 26 della legge Iva, la cui formulazione non rispetta la sistematica della direttiva, creando problemi interpretativi fuori luogo. Questa è una riforma a costo zero, per la quale abbiamo aspettato anche troppo.

I difetti della disposizione vigente sono numerosi. I più rilevanti sono:

1)La collocazione della norma nel titolo II della legge Iva, dedicato agli obblighi dei contribuenti, cioè agli adempimenti formali, il cui contenuto è necessariamente dettato nel titolo I, che individua gli aspetti sostanziali del tributo. Anzi, se c’è qualcosa che manca nell’articolo 26 è l’individuazione del documento che certifica la variazione;

2)la rettifica della base imponibile e dell’imposta viene impropriamente qualificata come «diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione». Questa qualificazione, totalmente errata, crea non pochi problemi ai contribuenti.

Potevamo tollerare queste improprietà nella prima formulazione della norma nel 1972, in quanto la disposizione nasceva dalla prima e seconda direttiva del 1967, che fissavano solo alcuni principi e lasciavano ampia libertà di recepimento agli Stati membri della comunità. Il richiamo alla “detrazione” per i primi due anni dell’Iva obbligava addirittura a registrare nel libro acquisti le note credito sulle fatture di vendita, anche se il primo modello di dichiarazione annuale chiedeva di sottrarle dal volume d’affari. Questa anomalia era dovuta alla mancanza di calcolatrici a basso costo, che rendeva più facile eseguire a mano le somme che non le sottrazioni.

Ma già dal recepimento della sesta direttiva – 77/388/CEE, pubblicata nel 1977 e da noi adottata dal 1° aprile 1979 - l’articolo 26, così come era ed è tuttora scritto, non era più compatibile.

Nella norma europea, infatti, erano presenti due disposizioni del tutto distinte:

articolo 11, parte C, paragrafo 1, relativo alla posizione del fornitore, in cui si dice che ricorrendo le condizioni previste «la base imponibile viene debitamente ridotta». Come si vede non si parla affatto di detrazione, che è il diritto di scomputare l’imposta sugli acquisti;

articolo 20, paragrafo 1, lettera b, relativo alla posizione del cliente, per l’(eventuale) rettifica della detrazione operata con una fattura non pagata. Questo fondamentale diritto nasce infatti con lo status di cessionario o committente e con il mero possesso della fattura di acquisto.

Nel 2006 l’Europa adotta la cosiddetta “direttiva di rifusione”, in quanto riunisce le modifiche intervenute nel frattempo, e distende su quasi 500 articoli le norme della sesta direttiva che erano concentrate in pochi e lunghissimi articoli.

Le norme di questa direttiva, 2006/112/CE, sono l’articolo 90 e il 185, paragrafo 2. I termini utilizzati sono assolutamente identici, così come la collocazione:

per il fornitore nel titolo VII della base imponibile per le operazioni attive;

per il debitore insolvente nel titolo X – detrazioni.

Questi principi devono essere trasposti nella nostra legge Iva, sicuramente da riscrivere, se non altro dal giugno 2022 quando avremo il big bang delle cessioni intraUe con l’addebito dell’Iva del Paese del cliente. La collocazione è inequivocabile:

- la variazione delle fatture emesse deve essere scritta come articolo 13-bis, con la stessa rubrica dell’articolo 26, variazioni dell’imponibile e dell’imposta;

- la rettifica della detrazione per chi riceve la nota di variazione si può definire aggiungendo dei commi all’articolo 19-bis2, che si occupa di rettifica della detrazione, ma non a seguito degli eventi oggi collocati nell’articolo 26.

A quest’ultimo riguardo, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 185 della vigente direttiva, la nuova disposizione è esplicita nell’escludere la rettifica della detrazione per il cliente insolvente che incorre in una procedura concorsuale.

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