Il documento interpretativo 8 predisposto dall’Oic aggiorna il precedente documento interpretativo n. 6 di giugno 2020. Come in precedenza, l’elaborato è stato posto in pubblica consultazione per consentire agli esperti e agli studiosi di far pervenire le proprie osservazioni. Particolarmente interessante è il documento prodotto dall’Associazione italiana dottori commercialisti di Milano che ha suggerito, senza riscontro, di meglio definire talune problematiche di indubbio interesse.
Poiché lo standard setter nazionale non offre indicazioni sul comportamento da seguire nell’ambito dei gruppi, l’Associazione si interroga sulle conseguenze che potrebbero sorgere in sede di applicazione della deroga alla norma sulla continuità aziendale in sede di redazione del bilancio consolidato. Ciò in quanto mancano le indicazioni sull’atteggiamento da seguire nel caso in cui la società consolidante decida di non fare ricorso alla deroga mentre tale facoltà è esercitata da alcune delle società appartenenti al gruppo. Viceversa, nell’eventualità opposta non si originano dubbi «in quanto dichiarerà di avere adottato la deroga anche nel bilancio consolidato».
Un altro tema che non risulta affrontato nell’interpretativo 8 riguarda l’eventualità che l’adozione di criteri di valutazione on going-concern basis possa generare utili maggiori. Il principio della prudenza imporrebbe che tale eccedenza di risultato d’esercizio, conseguente l’applicazione della deroga, sia oggetto di «una particolare attenzione e prudenza da parte degli organi sociali soprattutto dal punto di vista delle politiche di destinazione degli utili».

