La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni torna di prepotente attualità per effetto dell’articolo 110 del Dl 104/2020, che non solo consente di effettuare interventi con rilevanza esclusivamente civilistica, ma che soprattutto propone aliquote di grande interesse nel caso in cui si voglia dare rilievo fiscale ai maggiori valori.
A prescindere da considerazioni di carattere normativo, già ampiamente trattate, è possibile tracciare una sorta di “sintesi operativa” con riferimento ai possibili comportamenti da tenere – e ai relativi vantaggi e svantaggi – ricordando fin d’ora che nessuna soluzione è “perfetta”, o meglio che la bontà delle scelte operate sarà valutabile solo in un futuro neppure tanto prossimo. Di fatto – presupponendo l’esistenza di beni “rivalutabili” – ci si trova di fronte a quattro opzioni (si vedano anche le tabelle a fianco, con una simulazione).
1. Assenza di rivalutazione. È questo il caso di maggiore semplicità applicativa, non implicando alcuna scrittura contabile, alcun versamento di imposta, e neppure alcuna futura gestione di “doppi binari” civilistici e fiscali. D’altro canto, si perde una opportunità davvero importante per incrementare la patrimonializzazione aziendale, con immaginabili effetti sui coefficienti spesso usati in sede di analisi per l’erogazione del credito.
Potrebbe essere una strada scelta da quelle aziende nelle quali sia prossima la gestione di una successione, con conseguente preferenza per il mantenimento di un valore del patrimonio contabile più contenuto.
2. Rivalutazione con soli effetti civilistici. In questa ipotesi, al grande pregio della gratuità si associa il difetto della perdita di benefici fiscali futuri.
Ci pare possa trattarsi dell’opzione ideale per coloro che desiderano la creazione di una riserva con il solo fine di dare luogo alla copertura di perdite (pur con l’obbligo della ricostituzione), o comunque di un migliore appeal patrimoniale fine a sé stesso, non interessati quindi ai benefici fiscali.
Il rispetto dei corretti principi contabili implica tuttavia lo stanziamento di imposte differite che rischia di vanificare in misura rilevante la disponibilità patrimoniale (di fronte ad una rivalutazione di 1.000, solo 721 saranno disponibili per eventuali coperture di perdite). Va messa in conto la compilazione del quadro RV del modello Redditi, per effetto del disallineamento creato.
3. Rivalutazione con effetti civilistici e fiscali (ma senza “sblocco” della riserva). Si tratta di una opzione il cui appeal è fortemente cresciuto, vista l’aliquota del 3%, assai più bassa di quelle proposte di recente.
È probabile, quindi, che molte imprese si orientino in questa direzione, soprattutto qualora vi siano previsioni di future dismissioni. I vantaggi risiedono tutti nei possibili benefici fiscali indotti dai maggiori ammortamenti (e dal maggiore importo su cui calcolare il plafond delle spese di manutenzione) deducibili dal 2021, e sulle minori plusvalenze fiscalmente rilevanti in caso di cessione (o altro atto realizzativo) a partire dal 2024. Non trascurabile, tuttavia, il fatto che i maggiori valori avranno rilievo ai fini del calcolo per le società di comodo, che potrebbe portare a ricavi minimi oltre la soglia desiderata. In sintesi: è la soluzione ideale per chi vuole sfruttare i benefici fiscali, ma non ha in programma la distribuzione della riserva generata in sospensione di imposta.
4. Rivalutazione con effetti civilistici e fiscali (e con “sblocco” della riserva). Benché onerosa – l’aliquota del 10% non è stata ritoccata – è senz’altro l’opzione preferibile per coloro che vogliano giungere alla distribuzione delle somme realizzate attraverso la vendita dei beni (o che comunque, disponendo per altre vie di riserve di liquidità, desiderino disporre di riserve “libere”).
Nessuna variazione in aumento è necessaria al momento della distribuzione della riserva specifica, e l’unica implicazione fiscale sarà la tassazione in capo al percipiente delle somme ricevute. È, quindi, una opzione particolarmente appetibile per le società di persone in contabilità ordinaria, per le quali l’imposta sostitutiva evita anche questa ulteriore imposizione.

