L’estensione del tax credit locazioni a giugno prevista nel decreto Agosto è condizionata, tra l’altro, alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Tra i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria vi sono i professionisti e i forfettari che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina e che dunque potrebbero beneficiarne anche per il mese di giugno. In alcuni casi anche a prescindere dal calo del fatturato.

I professionisti potranno anche beneficiare della definitiva conferma - arrivata con la circolare 25/E - che anche gli immobili in categoria catastale abitativa possono dare luogo al credito d’imposta. Pensiamo al caso tipico dello studio professionale ubicato in un appartamento ancora iscritto in catasto come A/2 anziché A/10.

Restano, inoltre, una serie di situazioni particolari che meritano attenzione.

Le novità
Il credito d’imposta, dopo le modifiche dell’articolo 28 del Dl 34/2020 (decreto Agosto), proroga di un mese l’utilizzabilità del bonus e aggiunge le strutture termali a quelle alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, tra i soggetti che sono esonerati dal test sul volume di ricavi e compensi nel periodo d’imposta precedente (che non devono essere superiori a 5 milioni di euro) è precondizione per l’accesso all’agevolazione. Verifica che a parte per gli esercenti attività di commercio al dettaglio è sempre obbligatoria (per questi soggetti il credito spetta al 20% o al 10% a seconda dei casi).A livello temporale, quindi, il tax credit del 60% dei canoni di locazione (30% in caso di affitto d’azienda) corrisposti riguarda marzo, aprile, maggio e giugno (e da aprile a luglio per le attività stagionali) per imprese e professionisti.

I professionisti
Con la circolare 14/E/2020 l’agenzia delle Entrate ha chiarito che tra i beneficiari esercenti arte o professione rientrano anche le associazioni che esercitano arti e professioni e che producono reddito di lavoro autonomo (ai sensi dell’articolo 53 del Tuir), fermo restando il limite dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019.

Non ci sono preclusioni neppure per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che sono in regime forfettario (di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014).

Sono invece esclusi i professionisti che non svolgono abitualmente l’attività di lavoro autonomo, producendo di conseguenza redditi diversi (ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del Tuir).

Se la condizione relativa alla soglia dei 5 milioni di euro è, nella pratica, soddisfatta per la quasi totalità dei professionisti, un controllo più attento deve essere svolto sull’altro requisito, ovvero la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Con un paio di eccezioni. Sono esonerati dal test:

1) i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;

2) coloro che «a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19».

Questioni peculiari
Ai fini del calcolo del fatturato e dei corrispettivi, la verifica va effettuata mese per mese e si devono considerare le operazioni fatturate o certificate e che di conseguenza hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo, aprile, maggio e giugno 2019 rispetto al corrispondente mese di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in tali mesi non rilevanti ai fini Iva. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione.

Secondo le Entrate rientrano nell’agevolazione anche gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente che sono ammortizzabili se il contribuente non dispone nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione. In questi casi però il credito di imposta è riconosciuto sul 50 per cento del canone di locazione. Viceversa, il credito di imposta spetterà solo con riferimento all'immobile adibito ad attività professionale in via esclusiva.

Infine i professionisti che lavorano in spazi condivisi cosiddetti di coworking possono fruire del credito di imposta in misura del 30% se il pagamento del canone pagato è a fronte di un contratto di servizi a prestazioni complesse (e sono soddisfatti i requisiti sopracitati). Per qualificarlo come tale, le Entrate ritengono che sia determinante che in tali accordi siano previsti una adeguata serie di servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare.


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