L’invio delle lettere d’intento all’agenzia delle Entrate tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non è un adempimento compreso tra quelli sospesi dal decreto Cura Italia. Inoltre, non sembra una «reale semplificazione» l’aver eliminato l’obbligo per l’esportatore abituale di inviare al proprio fornitore una copia della lettera d’intento presentata alle Entrate, in quanto quest’ultimo è obbligato a controllare quotidianamente il proprio cassetto fiscale, per verificare se ha ricevuto nello stesso una lettera d’intento. Sono queste alcune considerazione contenute nella circolare Assonime n. 4 di ieri.
Cura Italia
Per tutte le imprese e i professionisti, l’articolo 62, comma 1, del decreto Cura Italia (decreto legge 18/2020), prevede la sospensione fino al 29 giugno 2020 di tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Questa sospensione, però, non è applicabile anche alla trasmissione all’agenzia delle Entrate, da parte degli esportatori abituali, delle dichiarazioni d’intento, in quanto si tratta di un adempimento necessario ad usufruire del beneficio di acquistare beni e servizi senza Iva, nei limiti del plafond disponibile.
Alle lettere d’intento, infatti, dovrebbe applicarsi, per analogia, quanto affermato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 3 aprile 2020, n. 8/E, risposta 1.7, relativamente ai termini di emissione delle fatture. In generale, le fatture (analogiche o elettroniche) sono documenti destinati alla controparte contrattuale, pertanto, la loro emissione (cioè predisposizione e invio allo Sdi, se elettronica, o al cliente, se cartacea) è necessaria anche:
● per consentire l’esercizio del diritto fiscalmente riconosciuto della detrazione dell’Iva o della deduzione del costo da parte del cessionario/committente;
● per adempiere a taluni obblighi nascenti dal decreto Cura Italia (ad esempio, l’omissione dell’indicazione della ritenuta d’acconto nelle fattura, da parte di chi ha avutoricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente).
Per questi motivi, dunque, l’emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi.
Nuovo modello
Il nuovo modello delle lettere d’intento, previsto dal provvedimento del 27 febbraio 2020, n. 96911, deve essere utilizzato dallo scorso 2 marzo 2020, ma grazie allo Statuto del contribuente e all’articolo 3 del provvedimento stesso, è possibile utilizzare quello vecchio, approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016, fino al prossimo 27 aprile 2020.
Stop invio lettera al fornitore
Dal 2 marzo 2020 (dal 28 aprile 2020 per chi utilizza i vecchi modelli fino al 27 aprile 2020), è stato eliminato l’obbligo, che imponeva all’esportatore abituale di consegnare al fornitore o prestatore la dichiarazione di intento, che lo stesso esportatore invia all’agenzia delle Entrate.
L’eliminazione dell’obbligo di questa comunicazione è contenuta nel nuovo articolo 1 del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746 (come modificato dall’articolo 12-septies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, decreto crescita) ed è stata attuata dal provvedimento 27 febbraio 2020, n. 96911 che doveva essere adottato entro il 29 agosto 2019 cioè entro 60 giorni dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.
Inoltre, sempre dal 2 marzo 2020, l’agenzia delle Entrate ha reso disponibili a ciascun fornitore, indicato dagli esportatori abituali nelle nuove dichiarazioni di intento, le informazioni contenute sulle stesse (ad esempio, se si tratta di una o può operazioni e i relativi limiti di importo). In pratica, dal 2 marzo 2020 il fornitore può visionare i dati dei modelli delle dichiarazioni d’intento, che l’agenzia delle Entrate riceve per suo conto, solo accedendo nel proprio cassetto fiscale di Fisconline (o di Entratel, se si è sostituti d’imposta che presentano il modello 770 per più di 20 percipienti) ovvero chiedendo all’intermediario abilitato e delegato (elenco completo nel Sole 24 Ore del 28 febbraio 2020) di accedere al cassetto fiscale del fornitore stesso, tramite l’accesso a Entratel del professionista.
Per gli esportatori abituali che utilizzano il vecchio modello fino al 27 aprile 2020, dovrebbe permanere l’obbligo di informare direttamente i propri fornitori o prestatori, consegnando agli stessi una copia della dichiarazione trasmessa alle Entrate (Assonime 7 aprile 2020, n. 4).
Dal 2 marzo 2020, pertanto, molti contribuenti stanno controllando ogni mattina il loro cassetto fiscale (inserendo le proprie credenziali), ma ciò, oltre ad essere un adempimento impegnativo, non evita gli errori, in quanto la lettera potrebbe non essere presente nel cassetto fiscale al mattino, ma esserci a mezzogiorno.
Secondo Assonime, per rendere questa verifica meno gravosa potrebbe essere prevista, ad esempio, l’attivazione di appositi alert collegati all’arrivo nel cassetto fiscale di dichiarazioni d’intento.
L’agenzia delle Entrate, ad esempio, potrebbe inviare una pec al fornitore non appena l’esportatore abituale invia alla stessa la dichiarazione d’intento. Le Entrate, infatti, posseggono già le pec dei contribuenti con partita Iva e le usano per inviare gli avvisi di irregolarità (a meno che non vi sia l’opzione di invio all’intermediario), gli avvisi di accertamento e le cartelle esattoriali, pertanto, potrebbe utilizzarle anche per queste comunicazioni.

