L'affrancamento fiscale degli avviamenti esposti nei bilanci 2020, con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%, premia le imprese di grandi e grandissime dimensioni che redigono i bilanci con i principi contabili internazionali. Queste società sono infatti escluse, come in passato, dalla possibilità di rivalutare i beni introdotta dal decreto Agosto, ma possono invece avvalersi del riallineamento di poste già iscritte, ottenendo deduzioni fiscali nell’arco di 18 anni, con un risparmio netto pari a quasi il 25% dell’importo affrancato.

Nei bilanci Ias-compliant figurano spesso poste a titolo di avviamento, contabilizzate in occasione di aggregazioni aziendali, che non hanno riconoscimento fiscale. Secondo gli standard internazionali, l’avviamento non viene ammortizzato, ma sottoposto annualmente al test di impairment per verificarne la sostenibilità. Il disallineamento, pertanto, in assenza di quote nel conto economico (e in mancanza di svalutazioni), non si riduce mai, sicché molte società si trovano ora con avviamenti affrancabili di importo elevatissimo.

Pagando il 3%, gli avviamenti diventano fiscalmente riconosciuti e, a dall’esercizio 2021 si potranno cominciare a dedurre (in via extracontabile) quote pari a un diciottesimo dei valori affrancati, trattenendo Ires e Irap pari al 27,9 per cento. Ipotizzando un riallineamento di 1 milione (ma in genere si parla di decine o centinaia di milioni), la società pagherà 30mila euro e risparmierà ogni anno per 18 anni 15.500 euro. Al secondo anno, dunque, le minori Ires e Irap superano già l’imposta sostitutiva e da lì in avanti si genera esclusivamente un risparmio fiscale.

Il tutto senza alcun impatto negativo sui bilanci in termini di maggiori ammortamenti. Seguendo uno dei criteri contabili suggeriti dall’Oic in un documento del 2009, le società Ias-compliant potrebbero poi iscrivere le imposte differite attive, le quali, al netto della sostitutiva, valgono il 24,9 per cento. Nell’esempio, si tratterebbe di quasi 250 mila euro di miglioramento dell’utile netto 2020.

Il riallineamento è consentito anche alle imprese con bilanci Oic, nei quali peraltro i disallineamenti sugli avviamenti sono assai meno frequenti dato che la posta si ammortizza e tende, anche se nasce fiscalmente non riconosciuta, a riallinearsi nel tempo. Le imprese Oic (prevalentemente Pmi) stanno invece attrezzandosi per la rivalutazione (non attuabile per l’avviamento), che, a parte i benefici fiscali, ha una prevalente finalità civilistica: far mergere maggiori valori patrimoniali (compresi quelli sui beni immateriali veri e propri) per far fronte alle perdite del periodo emergenziale, a sostegno della continuità aziendale. È opportuno che questa facoltà non sia oggetto di interventi correttivi che ne riducono l’impatto.

Riproduzione riservata Ⓒ