Più tempo per presentare le richieste del contributo a fondo perduto introdotto dall’articolo 58 del Dl 104/2020 (decreto Agosto) a sostegno della filiera della ristorazione. Il ministero delle Politiche agricole e forestali (Mipaaf) afferma sul proprio sito che le domande potranno essere presentate attraverso il Portale della ristorazione o presso gli sportelli degli uffici postali, non più fino al 28 novembre, ma fino al 15 dicembre 2020 (rispettivamente entro le ore 23.59 per la domanda online e entro gli orari di chiusura del giorno stesso degli uffici postali).

I criteri, i requisiti e le modalità di erogazione del contributo sono contenuti nel decreto del 27 ottobre del Mipaaf pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 novembre. Le risorse disponibili sono pari a 600 milioni di euro. Il contributo è erogato nel rispetto dei limiti degli aiuti «de minimis» (200mila euro nel triennio) e «de minimis agricolo» (25.000 euro nel triennio).

Ricapitoliamo in sintesi le regole per l’accesso al contributo.

Soggetto gestore: Poste italiane
Il soggetto gestore della misura è stato individuato in Poste italiane Spa, che acquisirà le domande e provvederà al pagamento del contributo successivamente all’autorizzazione del Mipaaf.

Soggetti beneficiari: dalle mense al catering
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 58 del Dl 104/2020, possono accedere al contributo le imprese attive nel settore della ristorazione, che svolgono in via prevalente le attività indicate con i seguenti codici Ateco: 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 59.29.10 (mense), 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi), e 55.10 (alberghi), limitatamente alla somministrazione di cibo.

Il contributo è concesso alle imprese che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019 o a quelle già attive prima di tale data qualora il fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019.

Requisiti per il contributo
Per accedere al contributo, il richiedente deve aver acquistato, dopo il 14 agosto 2020, prodotti agroalimentari (inclusi prodotti vitivinicoli, della pesca e dell’acquacoltura), anche Dop e Igp, valorizzando la materia prima di territorio (secondo i requisiti indicati dall’articolo 4 del decreto ministeriale). L’ammontare degli acquisti (e quindi del contributo) non può essere inferiore ai 1.000 euro né superiore a 10.000 euro, esclusa l’Iva.

Il soggetto beneficiario è tenuto ad acquistare almeno tre differenti tipologie di prodotti agroalimentari e il prodotto principale non può superare il 50% della spesa totale.

Procedura e termine per la richiesta
L’articolo 5 del decreto ministeriale stabilisce che la domanda di accesso al contributo può essere presentata telematicamente tramite il portale della ristorazione (piattaforma web di Poste italiane) o attraverso gli sportelli di quest’ultima.

Alla domanda dovrà essere allegata anche copia del versamento di un importo la cui entità sarà determinata con successivo decreto ministeriale: sarà questo provvedimento - annunciato in arrivo nel giro di pochi giorni - a definire il calendario.

Alla domanda è inoltre allegata anche un’autodichiarazione concernente:

1) gli aiuti complessivamente percepiti in regime «de minimis» o «de minimis agricolo» nell’ultimo triennio, incluso l’anno della domanda;

2) il calcolo dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 che deve essere inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019, ovvero la dichiarazione che il richiedente ha avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019;

3) l’iscrizione dell’attività al registro delle imprese con codice Ateco prevalente;

4) l’insussistenza di condizioni ostative;

5) ogni altra richiesta presente nella modulistica predisposta da Poste italiane.

L’impresa richiedente provvede altresì ad inserire i documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto), anche non quietanzati, che certificano l’effettivo acquisto e la consegna dei prodotti agroalimentari.

Istruttoria ed erogazione
L’articolo 6 del decreto ministeriale prevede che l’accettazione della domanda è subordinata alla verifiche di corrispondenza tra partita Iva e codice Ateco del richiedente e alla completezza della documentazione presentata.

In seguito, il Mipaaf, dopo aver svolto le opportune verifiche, determina il contributo erogabile a ciascun beneficiario, dando priorità alle richieste che hanno ad oggetto acquisti di prodotti Dop/Igp e di prodotti idonei ad evitare sprechi alimentari.

Il contributo viene liquidato da Poste italiane come segue:

• un anticipo pari al 90%;

• il saldo del 10% dopo aver presentato le quietanze di pagamento degli acquisti, entro il termine di 15 giorni dall’anticipo ricevuto.

Controlli e regime fiscale
L’eventuale indebita percezione del contributo comporta, oltre al recupero delle somme percepite, l’irrogazione di una sanzione amministrativa pari al doppio del contributo non spettante (articolo 8 del Dm).Il contributo non ha rilevanza fiscale, pertanto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi ed al valore della produzione netta ai fini Irap (articolo 7).

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