Assimilazione ai conferimenti in denaro delle rinunce a crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale e rilevanza degli importi imputati a riserva sovrapprezzo. Sono due dei principali dubbi applicativi del nuovo incentivo per il rafforzamento patrimoniale delle imprese che possono essere risolti facendo riferimento alla disciplina agevolativa per gli investimenti in start-up innovative, cui sono ispirate le nuove misure.

I due crediti d’imposta
L’articolo 26 del Dl 34/2020 (decreto rilancio) introduce due distinti crediti d’imposta, cumulabili tra loro, finalizzati a sostenere il rafforzamento patrimoniale delle società di medie dimensioni e a contribuire al riassorbimento delle perdite causate dall’emergenza epidemiologica.

In particolare, è previsto il riconoscimento in capo al socio investitore di un credito d’imposta pari al 20% dell’importo versato a titolo di aumento di capitale, con un tetto massimo all’investimento di 2 milioni di euro e, in capo alla società che aumenta il capitale, di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite relative all’esercizio 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto, assunto al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. L’investitore può essere una persona fisica o giuridica ma, in quest’ultimo caso, deve essere una società esterna al gruppo.

Le agevolazioni competono esclusivamente per gli aumenti di capitale a pagamento deliberati ed eseguiti dopo l’entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020 da società con ricavi (da calcolare su base consolidata, in caso di appartenenza ad un gruppo) compresi tra i 5 e i 50 milioni di euro che hanno subito, tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020, una riduzione del fatturato di oltre il 33 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019.

L’assimilazione
La norma stabilisce che gli aumenti di capitale devono essere eseguiti attraverso conferimenti «in denaro» (comma 4), escludendo quindi i versamenti in natura, in analogia a quanto stabilito nella disciplina attuativa sulle start-up innovative (articolo 3, comma 1, del decreto del 7 maggio 2019). In tal caso, peraltro, è espressamente previsto che si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi (articolo 3, comma 2).

Poiché la norma del Dl 34/2020 è chiaramente ispirata dalle agevolazioni fiscali per gli investimenti in start-up innovative, si dovrebbe ritenere applicabile anche in questo caso l’assimilazione tra conferimenti in denaro e rinunce a crediti di natura finanziaria, approccio peraltro ormai consolidato nelle norme fiscali in materia di rafforzamento patrimoniale (si pensi all’Ace).

L’aumento di capitale
Ancora, il decreto rilancio prevede che il credito d’imposta del 20% spetti ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell’aumento del capitale sociale. È quindi sicuramente richiesta una delibera di aumento del capitale sociale, ma in presenza di tale delibera dovrebbero essere agevolabili sia le somme conferite a titolo di capitale sociale che a titolo di riserva sovrapprezzo (come del resto accade per le agevolazioni per le start-up innovative). Non sono invece agevolabili, in assenza di una delibera di aumento del capitale sociale, le somme corrisposte a titolo di versamenti in conto capitale o futuri aumento di capitale

L’ambito temporale
Minori, invece, gli spazi interpretativi rispetto all’ambito temporale di applicazione della norma, che richiede che gli aumenti di capitale siano deliberati ed eseguiti (integralmente versati) dopo l’entrata in vigore del Dl 34/2020 ed entro il 31 dicembre 2020. Resterebbero fuori, pertanto, non solo i versamenti effettuati prima del 19 maggio in esecuzione di delibere precedenti, ma anche i conferimenti effettuati dopo il 19 maggio, in esecuzione di delibere assunte in precedenza. In tali situazioni, salva un’estensione dell’ambito temporale della norma, alcune società potrebbero essere indotte a revocare la delibera di aumento di capitale precedentemente assunta, e ad adottarne una nuova successivamente al 19 maggio.

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