Attenzione alle comunicazioni alle Entrate relative alle cessioni del credito o sconto fattura in quanto ovviamente le deve trasmettere il soggetto titolare della detrazione. Dell’ errore di inversione soggettiva si è occupata la Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 590.
La fattispecie riguardava lo sconto fattura, ma sulla base della normativa vigente al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 14 del Dl 63/2013; tuttavia il caso serve da insegnamento per quelle che saranno ben più numerose comunicazioni con riferimento al 110% di cui al modello approvato dalla Agenzia l’8 agosto 2020.
L’istanza di interpello era formulata da una impresa avente per oggetto l’attività di lavorazioni edili di costruzione , ristrutturazione e simili.

Siccome i committenti avevano optato per lo sconto fattura con la conseguente possibilità per l’impresa fornitrice di recuperare lo sconto come credito di imposta, l’impresa costruttrice, sbagliando, ha presentato il modello e per di più barrando la casella «A» cessione del credito, anziché la casella «B» contributo sotto forma di sconto fattura. Si ribadisce che si tratta del modello approvato con provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019. L’intervento era nell’ambito del risparmio energetico e la cessione del credito o lo sconto fattura avrebbe consentito di anticipare la detrazione in cinque anni anziché in dieci. Infatti l’articolo 14 del Dl 63/2013 prevedeva che il soggetto avente diritto alla detrazione possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stessa, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione in cinque anni (codice tributo 6908 – ecobonus). I fornitori non devono comunicare l’opzione ma soltanto confermarla utilizzando le funzionalità rese disponibili nella propria area riservata del sito internet della Agenzia

Appare evidente come sostiene l’Agenzia che l’opzione doveva essere trasmessa dal soggetto avente il diritto alla detrazione, da trasmettere entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Quindi l’istanza non era valida in quanto trasmessa dal soggetto sbagliato. Però l’Agenzia conferma la possibilità di correggere eventuali errori commessi sempreché ciò avvenga prima dell’utilizzo del credito di imposta e da parte del soggetto giusto.

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