Le case rurali hanno maggiori probabilità di usufruire del superbonus dopo le modifiche normative che hanno ampliato il concetto di abitazione unifamiliare. Gli agricoltori non sono meno interessati degli altri contribuenti alla detrazione del 110 per cento. Anzi forse è l'occasione per recuperare fabbricati fatiscenti con un vantaggio anche di natura ambientale.

Nelle corti agricole generalmente di proprietà' dello stesso soggetto, sono situate più unità immobiliari. Si trovano case padronali, magari comprendenti più appartamenti e case singole.

Per le abitazioni indipendenti con impianti autonomi di riscaldamento ed allacciamento alle reti di energia e con accesso alla pubblica via, attraversando la corte agricola sulla quale si affacciano più fabbricati, ci sono tutte le condizioni per invocare il bonus previsto per le abitazioni unifamiliari. Infatti si temeva che per effetto della proprietà unica sorgesse una sorta di compendio anomalo, ne condominio, ne unifamiliare che impedisse l'agevolazione.

Dopo la modifica normativa che ha definito unifamiliare anche la abitazione il cui accesso è possibile mediante un cortile o giardino di proprietà non esclusiva, ha fatto ritenere che la proprietà del cortile di accesso non è decisiva ai fini della classificazione come abitazione indipendente. Tanto meno se il cortile è al servizio di più abitazioni.

Quindi la abitazione unifamiliare situata all'interno di una corte agricola può usufruire del 110% sugli interventi trainati della sostituzione dell'impianto di climatizzazione (limite di spesa 30mila euro) ed isolamento termico (limite di spesa di 50mila euro) raggiungendo il miglioramento di due classi energetiche. Attenzione alla circostanza che l'impianto di riscaldamento fosse preesistente come deve risultare dalla attestazione Ape rilasciato prima e dopo l'intervento, altrimenti non si può parlare di sostituzione come richiede la legge. Altra detrazione del 110% usufruibile è quella relativa agli interventi antisismici con il limite di spesa di 96mila euro.

Le case unifamiliari rurali usufruiscono dell’agevolazione anche se sono utilizzate dai dipendenti, pur essendo nella fattispecie considerate fabbricati strumentali dall'articolo 9, comma 3-bis, del Dl 557/1993. Infatti quando l'articolo 119 del Dl 34/2020 esclude la agevolazione ai fabbricati appartenenti all'impresa si riferisce alle imprese commerciali; infatti il decreto Mise 6 agosto 2020 sui requisiti tecnici prevede espressamente fra le abitazioni ammesse al bonus anche le case rurali.

L'abitazione padronale invece può presentare qualche problema per l'accesso al bonus. In primo luogo le case di campagna sono spesso molto ampie e può capitare che siano classificate come A1 oppure A8 a causa delle superficie calpestabile ed in questo caso sarebbero escluse.

Capita anche che le case padronali comprendano più appartamenti e quindi non sono ammesse al bonus in quanto non sono né unifamiliare, né condominio in quanto la proprietà generalmente appartiene alla stessa persona. Difficile in questi casi trovare la proprietà smembrata in quanto le case rurali sono al servizio del terreno e quindi la proprietà della casa deve coincidere con la proprietà del terreno.

Se la situazione è questa l'unica possibilità che si può presentare riguarda gli appartamenti al piano terreno che abbiano l'accesso alla corte agricola autonomamente e che dispongano delle reti energetiche perfettamente autonome. Quindi in questo caso ritorna il concetto di abitazione unifamiliare indipendente che di per se può essere compresa anche in un edificio plurifamiliare (articolo 119, lettera a, del Dl 34/2020).

Un aspetto da ricordare è quello che gli agricoltori possono essere sprovvisti di reddito in quanto nei periodi di imposta dal 2017 al 2020 compreso, le persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, iscritti alla previdenza agricola, non dichiarano i redditi dei terreni. La circolare 24/E/2020 ha affermato che una persona che non sia soggetto passivo ai fini delle imposte dirette non può usufruire del bonus, riferendosi ad un soggetto non residente.

L'agricoltore possiede terreni o li conduce in forza di contratti di affitto e quindi è un soggetto passivo anche destinatario di agevolazioni; non c'è dubbio quindi che il bonus spetta e che in assenza di imposta il contribuente può fare ricorso alla cessione del credito o allo sconto fattura (articolo 121 del Dl 34/2020).

Ultimo aspetto da considerare è il titolo di detenzione della casa rurale tenuto conto
che il beneficio spetta solo alle persone fisiche. Nei casi in cui il fondo agricolo sia posseduto da una società occorre fornire il titolo alla persona fisica che vi risiede di effettuare l'intervento e quindi di poter beneficiare della detrazione. La soluzione suggerita è un verbale dell'organo amministrativo per le società di capitali oppure un verbale di riunione dei soci per le società di persone che conceda alla persona fisica l'uso della abitazione e che l'autorizzi ad effettuare gli interventi di risparmio energetico ed antisismici; il verbale deve essere sottoposto a registrazione prima dell'inizio dell'intervento.

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