La nuova procedura che condiziona il riconoscimento dei benefici Iva per la nautica a una dichiarazione trasmessa in via telematica all’amministrazione finanziaria circa la sussistenza delle condizioni qualificanti prende spunto dalla dichiarazione d’intento prevista per gli acquisti in regime di non imponibilità da parte dell’esportatore abituale.

Benefici Iva che, va ricordato, consistono:

• nel regime della non imponibilità regolato dall’articolo 8-bis del Dpr 633/1972 per le operazioni realizzate su unità adibite alla navigazione in alto mare;

• nell’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta per mancanza del presupposto territoriale ex articolo 7-sexies, lettera e-bis, del Dpr 633/1972 per i servizi di locazione, noleggio e simili non a breve termine di unità da diporto.

Anche prima della legge di Bilancio 2021 era prevista la rilevanza di dichiarazioni da parte del contribuente circa le condizioni qualificanti i benefici. Per l’alto mare nell’ipotesi di impossibilità di produrre la documentazione ufficiale, ovvero di dichiarazione presuntiva per l’anno in corso al momento in cui il regime di non imponibilità viene invocato.

Analogamente, era già previsto che godimento ed utilizzo dell’unità da diporto fuori dal territorio unionale potessero essere dichiarati in via presuntiva ed utilizzati ai fini dell’applicazione dell’articolo 7-sexies del Dpr 633/1972, salvo conguaglio in considerazione della navigazione effettiva (si veda il provvedimento 341339/2020 delle Entrate).

La legge di Bilancio rende la dichiarazione da trasmettere in via telematica circa la navigazione qualificante, obbligatorio ed imprescindibile presupposto per l’applicazione dei due richiamati benefici. Gli estremi del protocollo telematico di ricezione delle dichiarazioni devono, infatti, essere indicati nei documenti formati con applicazione:

• del regime di non imponibilità ex articolo 8-bis condizionato alla navigazione in alto mare;

• ovvero della riduzione della base imponibile ex articolo 7-sexies, lettera e-bis.

Tuttavia, le differenze tra presupposto e contesto applicativo della dichiarazione d’intento dell’esportatore abituale e le dichiarazioni, minano fortemente l’idoneità del nuovo procedimento a consentire chiarezza di ruoli ed equilibrio dei rischi degli operatori coinvolti.

La navigazione qualificante ai benefici non risulta dalla dichiarazione Iva di alcun soggetto e non è quindi agevolmente riscontrabile. La non imponibilità ex articolo 8-bis non risulta limitata soltanto alle navi adibite alla navigazione in alto mare: sarebbe quindi opportuno venisse chiarito se nei casi di navi adibite ad operazioni di assistenza, salvataggio o alla demolizione oggetto della dichiarazione sarà questo utilizzo o non vi sarà obbligo di dichiarazione.

Destinatari dell’adempimento sono «i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e importazioni senza pagamento dell’imposta», laddove il regime di non imponibilità ex articolo 8-bis del Dpr 633/1973 è fin qui stato, sussistendone le condizioni, indisponibile alla volontà delle parti. Mentre per le dichiarazioni d’intento il destinatario dell’adempimento è dotato di una posizione Iva in Italia, anche gli armatori non residenti privi di partita Iva in Italia possono fruire della non imponibilità ex articolo 8-bis.

Nel caso di vendite “a catena” (tipicamente di bunker), ricorrendone le condizioni, il regime viene in argomento nella vendita da trader ad armatore (che ha informazioni e documenti probatori) ma anche in quella al noleggiatore per periodo inferiore all’anno, o da fornitore fisico a trader, per cui sarebbe assolutamente opportuno prevedere la validità della dichiarazione prodotta dall’armatore.

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