Nell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo è probabile che le imprese non abbiano analizzato con attenzione le norme della legge di Bilancio sulla rivalutazione dei beni d’impresa, pensando che possa rivelarsi inopportuna in tempi di probabili perdite. Tuttavia alcune considerazioni possono portare a una conclusione diversa.
Slittamento dei bilanci
Anzitutto la tempistica. Il primo adempimento legato alla rivalutazione si verifica nella redazione del bilancio 2019 nel quale vanno indicati i maggiori valori rivalutati, il saldo attivo e nella nota integrativa i criteri utilizzati e l’affermazione che il bene rivalutato non eccede il costo di sostituzione del medesimo.
La proroga a 180 giorni per l’approvazione dei bilanci decisa dal Dl 18/2020 lascia più tempo anche per tali valutazioni.
Incremento del patrimonio netto
La rivalutazione dei beni di impresa genera un incremento del patrimonio netto che rileva sì per alcuni istituti fiscali (tetto massimo patrimonio netto per Ace, entità del patrimonio netto per riporto perdite in caso di fusione o scissione), ma soprattutto sotto il profilo civilistico, conferendo ad esempio alla società un migliore rating per l’accesso al credito. Perciò, permetterà anche alla società di fronteggiare meglio la perdita che purtroppo potrebbe emergere nel 2020.
Sotto questo profilo le imprese trarrebbero conseguenze favorevoli dalla possibilità di eseguire una rivalutazione meramente civilistica, quindi senza effetto fiscale e senza versamento di imposta sostitutiva. Ma è inutile farsi troppe illusioni visto la chiusura interpretativa seguida da qualche anno dall’Agenzia (da ultimo circolare 14/E/17) con motivazioni, per la verità , non del tutto convincenti. Le società che volessero tentare una rivalutazione solo civilistica dovranno, con ogni probabilità fronteggiare un contenzioso che al momento attuale prevede un unico, e certamente non dirimente, precedente giurisprudenziale e cioè la sentenza 78 del 7 luglio 2019 della Ct di I grado di Trento che si è, per così dire, appiattita sulle tesi proposte dalla agenzia delle Entrate.
D’altra parte, le società che volessero percorrere la strada della rivalutazione meramente civilistica , non compilando il quadro RQ del modello dichiarativo, non perfezionano ai fini fiscali la rivalutazione per esplicita ammissione della agenzia delle Entrate ( circolare 14/E, par. 7) , e quindi non si vede come possano essere ritenute debitrici della imposta sostitutiva. Un intervento chiarificatore in questo senso, che tenga conto anche dei tempi emergenziali , sarebbe veramente auspicabile.
Imposte sostitutive ridotte
Diversamente dalle precedenti edizioni, questa rivalutazione presenta imposte sostitutive più contenute (12% per beni ammortizzabili e 10% per beni non ammortizzabili) , e versamenti rateizzati in tre anni con scadenza ( se l’imposta non supera 3 mila euro) a partire dal saldo relativo al 2019.
L’impatto dell’emergenza sanitaria e le inevitabili perdite che le imprese registreranno nel 2020 renderanno, in molti casi, necessario eseguire un ricalcolo dell’acconto in forte diminuzione e ciò potrebbe generare , per alcune imprese, una certa liquidità che ove non sia necessaria per altre esigenze più importanti potrebbe essere indirizzata sul versamento della imposta sostitutiva, la quale può beneficiare dell’istituto della compensazione, fermo restando le nuove regole indicate sul punto dal Dl 124/19.
Anticipazione dell’effetto fiscale
Un altro aspetto di un certo interesse riguarda i piccoli gruppi societari, cioè società operative che detengono beni da rivalutare controllate da altre società di capitali. Immaginiamo che la società operativa esegua la rivalutazione con effetto fiscale. Ipotizziamo che il saldo attivo in sospensione di imposta venga distribuito nel 2020, anno nel quale l’emergenza sanitaria più volte richiamata potrebbe generare una perdita di esercizio.
Qual è l’effetto della distribuzione della riserva in sospensione di imposta? La società che opera la distribuzione incrementa il proprio imponibile nel 2020, ma tale incremento potrebbe essere compensato dalla perdita che probabilmente sarà prodotta nel medesimo esercizio. La società controllante riceve un dividendo la cui tassazione è pressochè simbolica (rilevanza fiscale al 5% del dividendo stesso), ma ciò che più conta è l’effetto sul bene rivalutato. Infatti l’articolo 4, comma 3, del Dm 86/02 ( applicabile alla attuale rivalutazione per effetto del richiamo contenuto nell’articolo 1, comma 702 della legge 160/19) stabilisce che in caso di distribuzione del saldo attivo prima del momento in cui il bene rivalutato assume il riconoscimento fiscale, tale riconoscimento diviene immediato. Ciò significa che ai fini degli ammortamenti e delle plusvalenze sulla cessione, già dal 2020 il bene va considerato rivalutato.
COME FUNZIONA
1. L’effetto fiscale
Il riconoscimento fiscale del maggior valore rivalutato si ha nel 2022 per quanto attiene agli ammortamenti e al valore dei beni per il calcolo del plafond della spese di manutenzione e al 2023 nel caso in cui il bene sia ceduto. In caso di riallineamento il valore dei beni immobili è anticipato al 2021, parrebbe anche ai fini della cessione
2. Il saldo attivo
Il saldo attivo è l’incremento del patrimonio netto generato dall’incremento del valore della immobilizzazione rivalutata. Viene allocato in una apposita riserva da considerare in sospensione di imposta. Tale status fa sì che se la riserva è attribuita ai soci, si ha un incremento dell’imponibile in capo alla società oltre alla formazione di un reddito da dividendo in capo al socio. Usi diversi non sono fiscalmente rilevanti.
3. Gli adempimenti civilistici
La rivalutazione va eseguita nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il bene viene incrementato in tre modalità alternative:
1) incremento del costo storico;
2) decremento del fondo di ammortamento;
3) incremento sia del bene che del fondo.
La nota integrativa dovrà indicare il criterio utilizzato e attestare che il valore rivalutato non ecceda il costo di sostituzione.

