Il dipartimento delle Finanze, con una comunicazione pubblicata sul proprio sito, fa il punto sugli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali.

L’adempimento è semplice (l’invio di una delibera), ma la sua omissione determina un danno erariale enorme, visto che la delibera non trasmessa è priva di efficacia.

Il Mef aveva già fatto il punto con la circolare 2/DF del 22 dicembre 2019, ma con la comunicazione di ieri si considerano anche le nuove entrate, come il canone unico.

La prima importante precisazione è che anche per il 2021 il Comune potrà approvare la delibera delle aliquote Imu senza particolari formalità, visto che non è stato ancora emanato il decreto ministeriale che deve individuare l’elenco delle aliquote deliberabili dal Comune. Quindi, si conferma quanto già scritto nella risoluzione 1/DF del 18 febbraio 2020, che fino all’adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 756, legge 160/2019, la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote Imu deve avvenire con le stesse modalità del passato.

Il dipartimento ricorda, poi, che la delibera e i regolamenti Imu devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine il 14 ottobre, per la successiva pubblicazione entro il 28 ottobre. Con la trasmissione diventano efficaci le delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti, per cui, la loro mancata trasmissione comporta l’applicazione del regime dell’anno precedente.

Anche per la Tari è prevista lo stesso meccanismo di trasmissione a pena di inefficacia. Il dipartimento precisa, però, che non è obbligatorio inviare la delibera di approvazione del Pef, ma che se viene inviata questa è comunque pubblicata. Nulla si dice con riferimento alla tariffa rifiuti corrispettiva, ma anche questa, in passato, è stata sempre pubblicata.

Per l’addizione comunale all’Irpef è prevista la trasmissione entro il 20 dicembre, per la pubblicazione entro la stessa data, anche in questo caso a pena di inefficacia.

Per quanto riguarda l’imposta di soggiorno e il contributo di sbarco, il Mef ricorda che le delibere tariffarie approvare prima dell’anno d’imposta 2020 devono essere inserite nel portale entro il 31 marzo, affinché l’agenzia delle Entrate possa trasmettere le presenze registrate nelle strutture ricettive nel 2020. A regime le delibere hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it, e la loro approvazione è svincolata dal termine di approvazione del bilancio.

Infine, il Mef precisa che le delibere relative al nuovo canone unico, non essendo un’entrata tributaria, non devono essere trasmette al ministero.

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