Anche al volontario della Protezione civile spetta il bonus per i lavoratori dipendenti previsto dal Dl Cura Italia per il mese di marzo. Questo quanto emerge dalla Risposta pubblicata mercoledì 2 settembre dall’agenzia delle Entrate (n. 302) in merito ad un quesito posto da un dipendente comunale con cui si chiedeva di poter fruire del bonus a favore dei lavoratori dipendenti previsto dall’art. 63 del Dl Cura Italia.
In particolare, tenendo conto della specifica disciplina prevista per la Protezione civile (art. 39 del Dlgs 1/2018) l’istante chiedeva di poter equiparare, ai fini del contributo in questione, le ore di volontariato svolte all’attività lavorativa tenuta presso la sede aziendale.
Il quadro normativo
Tale inquadramento veniva giustificato nell’istanza in base al citato art. 39 che impone al datore di lavoro, di garantire al volontario della protezione civile il mantenimento del posto di lavoro, il trattamento economico e previdenziale nonché la copertura assicurativa. Stando alla disciplina prevista dall’art. 63 del Cura Italia, come peraltro precisato dall’agenzia delle Entrate in appositi documenti di prassi (circolare nn. 8/E e 11/E del 2020, risoluzione n. 18/E del 2020), la ratio della norma è quella di dare un ristoro ai dipendenti che hanno lavorato in sede attraverso un incentivo economico. Con la conseguenza che tale misura non può essere riconosciuta a chi abbia prestato la propria attività lavorativa in smartworking o sia stato assente per qualsiasi altro motivo.
La posizione delle Entrate
Proprio su tali presupposti l’amministrazione finanziaria accoglie la tesi del contribuente ritenendo che, nel caso di specie, questi non possa considerarsi assente dal posto di lavoro (circostanza ostativa al beneficio) in quanto l’attività del volontario della protezione civile è equiparabile ad una diversa modalità di svolgimento del proprio lavoro presso la sede dell’impresa. Va detto che la risposta in questione certamente valorizza il ruolo del volontario anche se limitatamente alle specifiche previsioni legislative riservate alla protezione civile. È evidente che, l’esperienza dell’emergenza sanitaria potrebbe essere l’occasione per riflettere sulla possibilità di estendere le forme di tutela di cui all’art. 39 del D.lgs. 1/2018 anche ad altre attività di volontariato svolte in settori particolarmente importanti per il sostegno sociale e sanitario dei cittadini (si pensi al fabbisogno alimentare o all’assistenza domiciliare).

