La sospensione, disposta dall’articolo 6 del Dl 23/2020, dell’obbligo di assumere “provvedimenti” in caso di perdite (e, in particolare, di provvedere al loro ripianamento) non si applica agli esercizi sociali chiusi fino all’8 aprile 2020 ma solamente agli esercizi sociali che si chiudano «a decorrere dalla data di entrata in vigore» del Dl 23/2020 (e cioè dal 9 aprile 2020) «fino alla data del 31 dicembre 2020».
Le perdite rilevate nell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019. Se le perdite siano rilevate nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, la norma all’articolo 6 del Dl 23/2020 non è applicabile (lo conferma la relazione di accompagnamento al Dl 23/2020 quando parla di «perdita di capitale, dovuta alla crisi da Covid-19, e verificatasi negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020»). In altre parole, quando l’articolo 6 del Dl 23/2020 parla di «fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi» tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020, sta facendo riferimento non al bilancio approvato in tale periodo, ma alle perdite maturate in tale periodo. Pertanto, se si tratti di:
1. perdite del 2019 che diminuiscono il capitale sociale per non oltre un terzo, non vi è alcun provvedimento da adottare;
2. perdite del 2019 che diminuiscono il capitale sociale di oltre un terzo, l’assemblea deve essere convocata per assumere «opportuni provvedimenti», dovendo anche tener «conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo» la chiusura dell’esercizio ma non quelli verificatisi dopo l'8aprile 2020 (un opportuno provvedimento può essere quello di considerare il 2020 come anno “di grazia”);
3. perdite che diminuiscono il capitale oltre il terzo e sotto il minimo legale, la società deve essere ricapitalizzata; in mancanza essa si scioglie e gli amministratori non possono provvedere alla gestione imprenditoriale, ma devono limitarsi a una gestione conservativa.
Le perdite rilevate in esercizi chiusi il 31 gennaio, il 29 febbraio, il 31 marzo 2020. Il medesimo ragionamento appena svolto per le perdite rilevate in bilanci relativi a esercizi chiusi il 31 dicembre 2019 deve essere ripetuto per le perdite che si rilevino in bilanci relativi a esercizi che siano stati chiusi il 31 gennaio 2020, il 29 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 o comunque in date intermedie, comprese tra il 1° gennaio 2020 e l'8 aprile 2020.
Il 2019 come anno “di grazia” delle perdite del 2018. Se l’assemblea che ha approvato il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 (chiuso con perdite “oltre il terzo” ma non “sotto il minimo”) ha deliberato di considerare l’esercizio 2019 come l’anno “di grazia” di cui all’articolo 2446, comma 2, del Codice civile, e nel 2019 le perdite del 2018 non sono state riportate “entro il terzo”, allora l’assemblea di bilancio che si svolge nel 2020 deve provvedere alla riduzione del capitale sociale (se ve ne è lo spazio) oppure al ripianamento delle perdite, per riportarle almeno “entro il terzo”. Se non vi è lo spazio per ridurre il capitale e la perdita non sia ripianata entro il terzo, la società si scioglie e gli amministratori non possono provvedere alla gestione imprenditoriale, ma devono limitarsi a una gestione conservativa.
Il 2020 come anno “di grazia” delle perdite del 2019. Se l’assemblea che approva il bilancio 2019 nel quale si rilevano perdite “oltre il terzo”, ma non sotto il minimo, delibera di considerare il 2020 come anno “di grazia” e nel corso del 2020 le perdite non diminuiscano entro il terzo (o addirittura portino il capitale sociale sotto il minimo), l’assemblea di bilancio che si svolgerà nel 2021 non sarà costretta a ridurre il capitale sociale (o, in mancanza, a ricapitalizzare la società), in quanto l’articolo 6 del Dl 23/2020 consentirà di considerare il 2021 come un secondo, eccezionale, anno di grazia.

