La messa a punto definitiva del nuovo superbonus al 110% per la riqualificazione energetica e strutturale degli immobili , ora in fase di conversione al Parlamento, può essere l’occasione per chiarire con esattezza il perimetro della agevolazione.
Per evitare possibili contenziosi derivanti dall’interpretazione letterale o meno dell’articolo 119 del decreto Rilancio, è auspicabile che in sede di conversione si stabilisca espressamente la possibilità di fruire dei superbonus al 110% anche per gli immobili detenuti dalle imprese e anche qualora i lavori siano eseguiti su immobili destinati alla locazione.
Il precedente restrittivo
In merito si segnala un lungo contenzioso conseguente a un orientamento restrittivo dell’agenzia delle Entrate contrastato anche dalla giurisprudenza relativamente all’ecobonus per i fabbricati locati dalle imprese. L’Agenzia con la risoluzione 303/E/2018 ha sostenuto che la detrazione per le spese di riqualificazione energetica (articolo 1, comma 344, legge 296/2007) non compete per gli immobili merce in quanto la normativa in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio in questione è finalizzata, a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio che un’interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio.
La successiva risoluzione 340/E/2018, sempre in tema di riqualificazione energetica, ritiene agevolabili solo gli interventi effettuati su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale in quanto la condizione per poter fruire della detrazione è che all’intervento di risparmio energetico consegua una effettiva riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, mentre l’agevolazione non può riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell’attività esercitata. L’attività di pura locazione degli immobili sui quali dovrebbero essere realizzati gli interventi di riqualificazione energetica rappresenta l’oggetto dell’attività esercitata.
Con particolare riferimento alla natura degli immobili concessi in locazione l’Agenzia precisa che non sono strumentali gli immobili che, pur potendo essere considerati tali rispetto alle finalità che il soggetto di imposta persegue attraverso l’esercizio dell’impresa, costituiscono, nel contempo, l’oggetto della predetta attività imprenditoriale, come nell’ipotesi degli immobili adibiti a locazione abitativa e, in particolare, quelli locati dalle società immobiliari e pertanto conclude che non può spettare la relativa detrazione per le spese di riqualificazione energetica sostenute.
I precedenti di giurisprudenza
Utili spunti per regolare l’ipotesi dei nuovi bonus maggiorati al 110% in caso di locazione si possono ricavare dalla Cassazione che in tema di ecobonus è intervenuta a più riprese (si vedano le sentenze 19815, 19816 e 29162, 29163 e 29164 del 2019) confermando che il beneficio fiscale della detrazione delle spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi.
La sentenza 29163/2019 ha ribadito tale concetto estendendolo alle società cooperative che abbiano sostenuto spese per l’esecuzione di interventi di risparmio energetico su edifici riassegnati ai soci, trattandosi di agevolazione volta a incentivare il miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico, come si evince dalla formulazione letterale della disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione.
Il sismabonus
Dello stesso tenore le conclusioni a cui giunge la risoluzione 22/E/2018 in tema di sismabonus. Considerato che la norma dell’articolo 16, comma 1-bis, Dl 63/2013 non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, si deve ritenere che l’ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio. Pertanto il “sismabonus” può essere riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione.

