La nuova norma di cui all’articolo 6, comma 1, Dl 23/2020, si riferisce alle «perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020». Per tali perdite si dispone che:

il termine entro il quale la perdita (che diminuisce il capitale sociale per oltre 1/3, la quale non intacchi la soglia minima del capitale sociale) deve risultare ridotta a meno di 1/3, «è posticipato al quinto anno successivo» rispetto a quello nel quale la perdita è “emersa”;
«l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio» (cioè il quinto esercizio dopo a quello in cui la perdita è “emersa”) «deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate».
Pertanto, ad esempio, per la perdita “emersa” (e cioè maturata) nel 2020 (la quale, a regime, beneficerebbe dell’anno di grazia 2021 e dovrebbe essere ripianata nell’assemblea di bilancio da calendarizzare nel 2022) sono disposti cinque anni di grazia (dal 2021 al 2025) e l’obbligo del suo ripianamento si avrà con l’assemblea di bilancio in programma nel 2026.
Lo stesso ragionamento deve essere ripetuto per le perdite che riducano il capitale per oltre 1/3 e che lo diminuiscano sotto il minimo: anche della loro ricapitalizzazione se ne parlerà nel 2026.
La nuova norma non prende invece in esame le perdite che maturino dopo il 31 dicembre 2021.

Riproduzione riservata Ⓒ