Una volta contabilizzato il credito d'imposta occorre risolvere ulteriori tre problemi.

1. Le omissioni relative alla certificazione contabile

Con riguardo alla certificazione della documentazione contabile, fino al 2017 le società sottoposte al controllo legale dei conti potevano omettere l'adempimento che invece diventa obbligatorio per le spese maturate dal 2018 in poi, mentre per le società non sottoposte al controllo legale dei conti l’obbligo sussisteva anche prima del 2018. La certificazione, con le modifiche introdotte con la legge 145/18 , diventa strumento fondamentale nel senso che solo ad avvenuta esecuzione sarà possibile iniziare la compensazione del credito d'imposta nel mod F 24 ( sempre a far data dal 2018).

2. Il nodo della certificazione da allegare al bilancio

Peraltro l’articolo 7 del decreto attuativo del 27 maggio 2015 stabilisce che la certificazione va allegata al bilancio ed è chiaro che se ora andiamo ad eseguire la certificazione per spese di ricerca sostenute in anni precedenti , affermando che il credito d'imposta era sorto in anni precedenti, manca l’adempimento di allegazione al bilancio della stessa certificazione. Tuttavia sul punto si registra il parere della circolare 13/17 ( paragrafo 4.9.3) nel quale emerge che la formula normativa « la certificazione va allegata al bilancio» non significa che essa è un documento che va depositato al Registro imprese quale parte integrante del dossier « documenti di bilancio», ma solo che essa va semplicemente conservata ed esibita a richiesta quale allegato al bilancio.Il fatto che essa non sia stata materialmente redatta entro l’approvazione del bilancio riferito all’esercizio di esecuzione delle spese di ricerca non è comportamento sanzionabile bensì violazione meramente formale. Essa può essere ravveduta essendo applicabile la sanzione da 250 a 2.000 euro. La stessa circolare ( paragrafo 4.9.2) aggiunge che la rilevazione in bilancio del credito non è condizione per il suo utilizzo in compensazione, fermo restando che va comunque rilevato in bilancio in conformità a corretti principi contabili.

3. L’indicazione nel quadro RU

Un altro tema è la mancata indicazione del credito d’imposta nel quadro RU del modello redditi relativo all’anno in cui sono state eseguite le spese di ricerca. Il quadro RU va inoltre compilato anche negli anni successivi per monitorare l’effettivo utilizzo. Più precisamente si tratta della sezione I del quadro RU, in cui indicare il credito spettante ed il suo utilizzo negli anni successivi, e della sezione IV, dove riportare i dati necessari per i conteggi, cioè la media storica 2012/2014 e le spese per ricerca distinguendole tra intra muros ed extra muros. Detto questo, la circolare 13 afferma che la fruizione del credito d’imposta non prevede una ipotesi di decadenza a causa della mancata indicazione del credito stesso nel quadro RU, poiché si tratta di un credito automatico che spetta in funzione delle spese sostenute e certificate dal 2018 in poi. Ciò non toglie che l’ omissione , di natura meramente formale, sia soggetta a sanzione dal 250 a 2000 euro e che, quindi, sia possibile ravvedere il comportamento omissivo tramite le regole previste dall’articolo 13 del Dpr 472/1997 (ravvedimento operoso).

Riproduzione riservata Ⓒ