Modifiche statutarie “sospese” per gli enti dotati della qualifica di Onlus. In vista dell’istituzione di del nuovo Registro unico nazionale (Runts), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono infatti chiamate a valutare con quali tempi e modalità procedere all’adozione della nuova qualifica di ente del Terzo settore (Ets).
Per questa tipologia di enti, l’adeguamento alla riforma segue una specifica disciplina transitoria, legata all’efficacia dei nuovi regimi fiscali. L’abrogazione della disciplina Onlus è prevista, infatti, solo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la Commissione Ue avrà autorizzato le nuove misure introdotte dal Codice del Terzo settore (articolo 104, comma 2 del Cts). Così con l’istituzione del Runts si aprirà un periodo di transizione in cui le Onlus potranno scegliere, in vista dell’operatività dei nuovi regimi fiscali, di rimanere ancora iscritti all’Anagrafe unica istituita presso l’agenzia delle Entrate.
Cerchiamo quindi di fare chiarezza sui termini da tenere a mente e sulle possibili opzioni in vista della completa attuazione della riforma. Come per le Odv e per le Aps, anche per le Onlus è fissata al 31 ottobre 2020 la scadenza per approvare con le maggioranze dell’assemblea ordinaria le modifiche statutarie di “mero adeguamento”. In attesa dell’adozione della nuova qualifica di Ets, tuttavia, gli statuti delle Onlus dovranno continuare a rimanere conformi ai requisiti previsti dall’articolo 10 del Dlgs. 460/1997. Ciò non esclude la possibilità di provvedere all’adeguamento avvalendosi della procedura semplificata o, comunque, prima dell’istituzione del Runts. Per evitare criticità al fine della permanenza dei requisiti di cui al Dlgs 460/1997, tuttavia, l’efficacia delle modifiche statutarie legate alla nuova qualifica di Ets (e incompatibili con il regime Onlus) dovrà essere rinviata al termine del periodo transitorio.
Sul punto, le Onlus hanno a disposizione due diverse opzioni. Una prima possibilità è quella di provvedere all’iscrizione nel Runts non appena istituito, acquisendo la nuova qualifica di Ets. L’iscrizione in una qualsiasi sezione del Runts, infatti, non innesca gli effetti devolutivi del patrimonio che sarebbero legati alla perdita della qualifica di Onlus (articolo 101, comma 8 del Cts). Una volta istituito il Runts, le Onlus potranno, quindi, in qualsiasi momento scegliere la sezione di riferimento e procedere all’iscrizione, passando sin da subito alla nuova qualifica di Ets.
Sotto il profilo fiscale, tuttavia, l’ente perderà in questo caso la qualifica di Onlus e il relativo regime agevolativo: in attesa dell’operatività delle nuove disposizioni indirizzate agli Ets, pertanto, si applicheranno per la determinazione del reddito le regole ordinarie del Tuir.
In alternativa, la Onlus potrà scegliere di mantenere l’attuale qualifica fino all’abrogazione della relativa disciplina, che è legata all’autorizzazione Ue sui nuovi regimi introdotti dal Codice. In questo caso, occorrerà rinviare l’efficacia delle modifiche statutarie di adeguamento al termine previsto dall’articolo 104, comma 2 del Cts, a partire dal quale verrà definitivamente meno la disciplina fiscale Onlus.


