A seguito del provvedimento del 7 agosto 2018, l’agenzia delle Entrate pubblica sul sito istituzionale le risposte fornite alle istanze di interpello ordinario, vincolanti per i soli contribuenti istanti.
I numerosissimi pareri resi di recente, soprattutto in tema di agevolazioni edilizie, fanno però sorgere diversi dubbi circa la tutela accertativa che tale strumento dovrebbe dare all’istante.
La prassi
Ricordiamo che l’interpello ordinario (regolato dall’articolo 11, lettera a, della legge 212/2000), permette al contribuente di consultare l’Amministrazione, proponendo anche una possibile soluzione interpretativa, per ottenere una risposta riguardante fattispecie “concrete e personali” relativamente all’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione e qualificazione. L’istante che conformerà il proprio comportamento alla risposta ricevuta non potrà essere assoggettato a verifica da parte dell’agenzia delle Entrate (salvo rettifiche valevoli per il futuro) e ogni atto da questa emesso, che contrasti con il parere reso, è da ritenersi nullo.
Si badi, però, che la risposta è vincolante solo per il solo soggetto istante e che la pubblicazione sul sito istituzionale non la “eleva” a circolare o risoluzione aventi efficacia erga omnes, cioè nei confronti di tutti gli uffici.
In effetti, una delle caratteristiche dell’interpello è che il Fisco - nel fornire il proprio parere - definisce in modo chiaro e univoco il comportamento da adottare, tanto che, in assenza di elementi concreti e personali, dovrebbe dichiarare l’inammissibilità dell’istanza. Recentemente, invece, tale posizione univoca non sembra più essere presa, e si assiste alla pubblicazione di risposte che assumono la veste di una mera consulenza giuridica, snaturando la funzione dell’interpello.
L’istanza generica (da respingere)
Uno dei casi emblematici è la risposta n. 70/2021 in cui viene detto «stante la genericità del contenuto dell’interpello e la mancata produzione di una documentazione che ne comprovi il carattere concreto e personale, si rappresenta che la risposta ai quesiti proposti non può che essere fornita in linea di principio, rimanendo impregiudicato ogni potere di verifica dell’amministrazione finanziaria con riguardo alla fattispecie in concreto posta in essere dall’istante». Questa affermazione trae in inganno l’istante meno avvezzo, il quale non solo è “confuso” circa l’interpretazione della norma, ma potrebbe erroneamente credere di essere al riparo da future verifiche poiché si è adeguato a quanto indicato nel parere.
In un caso come questo, a ben vedere, l’ufficio avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’istanza, mancando gli elementi della concretezza e della personalità, che la norma impone, piuttosto che fornire una risposta “fuorviante”.
Gli elementi di fatto estranei all’interpello
Altri casi sono le risposte n. 59/2021, in tema di bonus facciate, e n. 82/2021, in tema di acquisto di case antisismiche, in cui l’ufficio fornisce il parere evidenziando, però, che quanto asserito dipende dal rilascio di autorizzazioni e/o valutazioni poste in essere da soggetti terzi all’Amministrazione finanziaria.
Nello specifico si legge che «la valutazione, in concreto di quali facciate siano visibili o in parte visibili dalla strada, costituisce un accertamento di fatto che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello» (risposta n. 59/2021) e «con riferimento al terzo quesito si evidenzia, preliminarmente, che la qualificazione di un’opera edilizia (quale risultante dal futuro titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori) spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche e presuppone valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze dell’agenzia delle Entrate» (risposta n. 82/2021).
In definitiva, sarebbe opportuno che non venisse fatta commistione tra l’istituto dell’interpello e la consulenza giuridica, fornendo pareri “generici” che snaturano tale strumento e ledono il contribuente che vi farà affidamento; ciò implica che l’istanza sia puntuale e precisa nel descrivere il fatto concreto e personale, fornendo ogni sorta di allegato che potrebbe agevolare l’ufficio nel fornire un parere “blindato” a tutti gli effetti.

