Contributo a fondo perduto specifico per le attività svolte nei centri storici anche per Ncc (attività di noleggio con conducente) con autorizzazione rilasciata da altro comune, ma solo per l’attività effettivamente svolta nelle città ad alta densità turistica.
Ancora possibile l’autotutela a fronte del rigetto dell’istanza a fondo perduto ex articolo 25 del Dl 34/2020, presentata entro i termini di legge previsti, in presenza di partita Iva aperta dopo il 30 aprile 2020 per effetto di operazione straordinaria da conferimento.
Sono questi i chiarimenti giunti con le risposte agli interpelli 588/2020 e 589/2020 del 15 dicembre con i quali l'agenzia delle Entrate ha avuto di ribadire alcuni concetti essenziali in tema di contributi a fondo perduto.

Interpello 588/2020

In particolare la risposta a interpello 588 ha come oggetto le modalità operative per l’accesso al contributo specifico previsto a sostegno delle perdite per mancate presenze turistiche (articolo 59 Dl 104/2020), spettanti per gli Ncc pur in presenza di autorizzazione rilasciata da Comune diverso dai 29 ricompresi nella lista allegata al provvedimento 352471 dello scorso 12 novembre.

L’interpello in esame chiarisce che per tale tipologia di contribuenti sarà necessario identificare esattamente l’«attività svolta nel territorio dei Comuni», previsti dal comma 1 dell’articolo 59 del Dl 104/2020, specificando altresì che tale individuazione debba avvenire considerando esclusivamente le prestazioni di trasporto effettuate dall'impresa, dove il luogo di prelevamento o di arrivo coincida con il territorio del Comune ad alta densità turistica straniera.

In altre parole, in via extracontabile, il contribuente dovrà selezionare il fatturato/corrispettivi sulla base di quanto sopra descritto avendo cura di indicare sull'apposita istanza l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti rispettivamente ai mesi di giugno 2020 e 2019 realizzati esclusivamente nel territorio della città ricompresa nell'elenco oggetto del contributo.

Per questa ragione, pur non essendo necessario allegare all’istanza alcun elemento probatorio, è tuttavia fondamentale che il contribuente predisponga e conservi - per consentirne il riscontro nella successiva ed eventuale attività di controllo dell'amministrazione finanziaria - la documentazione idonea a identificare tali prestazioni rispetto al resto dell'attività svolta.

Nel merito, l'interpello richiama espressamente, quale documentazione probatoria: i fogli di servizio di cui all'articolo 11 della legge 21 del 1992, ma anche ricevute e permessi di accesso a Ztl, corrispondenza varia e mail, in grado di testimoniare le prestazioni di trasporto dove il luogo di prelevamento o di arrivo coincide con il territorio del Comune ad alta densità turistica straniera oggetto di contributo.Tanto evidenziato, si ricorda che anche per tale tipologia di contribuenti, il fatturato selezionato riguardante il mese di giugno 2020 deve aver subito una riduzione di almeno 1/3 rispetto allo speculare dato di giugno 2019.

Il contributo è infatti quantificato applicando una percentuale sul delta negativo variabile in funzione dei ricavi complessivi del soggetto del periodo precedente: 15% fino a 400 mila euro; 10% da 400 mila a 1 milione di euro; 5% oltre un milione di euro. Si ritiene, anche se questo l'interpello non lo dice, che anche per tale tipologia di contribuenti, in presenza dei requisiti di accesso, vale lo stesso ammontare minimo del contributo previsto dall’articolo 25 del Dl 34 2020: 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti; così per i soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 1° luglio 2019, pur in mancanza di un parametro mensile per determinare l'entità del calo, è previsto comunque il diritto a percepire il contributo (minimo) in misura fissa.

Interpello 589/2020

Infine l'interpello 589 riguarda la fruizione del contributo a fondo perduto ex articolo 25 Dl 34/2020 nel caso di una operazione di riorganizzazione (conferimento di ditta individuale in srl) avvenuta successivamente alla data del 30 aprile 2020, pur in presenza di attività del dante causa esercitata nel periodo oggetto di agevolazione.

In tale contesto l’agenzia delle Entrate ribadisce la fattibilità della richiesta a suo tempo presentata (nei termini) dal contribuente anche se scartata dal sistema richiamando quanto già chiarito con la circolare 22/E del 21 luglio scorso in tema di operazione straordinarie. In questo caso, precisa l’Agenzia, è possibile presentare istanza di autotutela ai sensi di quanto previsto con la risoluzione 65/E dell’11 ottobre 2020 richiedendo per questa via l’accredito del contributo, considerato che l'istanza era stata originariamente spedita nei termini.

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