Non solo è esente da imposta di registro, ma è esente dalla stessa registrazione, il provvedimento con il quale il giudice italiano pronuncia la delibazione della sentenza dell’autorità giudiziaria ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio concordatario: è quanto afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 199 del 1° luglio 2020 ritenendo applicabile alla fattispecie esaminata l’esenzione totale da imposte e tasse dettata (per gli atti inerenti alla separazione e al divorzio) dall’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.
Curioso è notare che l’interpellante sia stato un Ministero (si immagina si tratti del dicastero della Giustizia) e che la materia in questione fosse già stata analizzata da parte delle Entrate nel passato: invero, con la risoluzione del 7 aprile 2005, n. 43/E (contestata, dunque, nella istanza di interpello), l’Agenzia aveva affermato l’applicazione, anche per i provvedimenti di delibazione delle sentenze dei tribunali ecclesiastici, dell’esenzione fiscale prevista dal predetto articolo 19 legge 74/1987.
Il Ministero interpellante ha osservato che le sentenze ecclesiastiche non producono effetti nell’ordinamento italiano se non a seguito del giudizio di delibazione, il quale vale a dotare la decisione ecclesiastica di efficacia esecutiva nel nostro ordinamento; e che il giudice italiano, chiamato a delibare il provvedimento ecclesiastico, verifica se sussistono le condizioni affinché la decisione dell’autorità ecclesiastica possa produrre i suoi effetti anche nell’ordinamento italiano. La norma di cui all’articolo 19, legge 74/1987 sarebbe dunque inapplicabile all’atto giudiziario italiano recante la delibazione della sentenza ecclesiastica, in quanto sarebbe da ritenere tassativamente riservata ai procedimenti di separazione coniugale e di divorzio.
Secondo le Entrate, la norma in questione è finalizzata ad agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare sulla crisi coniugale, rendendo ancor più difficile il percorso degli ex coniugi verso l’allentamento del loro rapporto o la sua completa cessazione. Quindi, l’articolo 19 legge n. 74/1987 è una disciplina che deve essere intesa come posta a salvaguardia dell’integrità economica nella crisi familiare e come agevolazione per la composizione della crisi coniugale.
Se, dunque, la norma in questione è letta in questo senso, anche la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio determinando, nell’ordinamento statale italiano, la cessazione degli effetti civili prodotti dalla trascrizione nei registri di stato civile del matrimonio concordatario, rientra, a pieno titolo, tra gli atti, i documenti e i provvedimenti «relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio». Infatti, la genericità dell’espressione «cessazione degli effetti civili del matrimonio», comporta che essa ben può riferirsi sia alla delibazione della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio canonico, sia alla pronuncia, ad opera dell’autorità giudiziaria ordinaria, di nullità del matrimonio civile e di nullità del matrimonio contratto in forma canonica e trascritto.
Si avrebbe, al contrario, una netta disparità di trattamento, se vi fosse un eventuale trattamento fiscale della sentenza di delibazione della sentenza ecclesiastica diverso rispetto a quello della sentenza o del decreto pronunciati all’esito del giudizio di separazione o divorzio.

