La definibilità delle liti fiscali in Cassazione, relativa agli atti degli enti territoriali o dei loro enti strumentali, aspetta un chiarimento. Perché dal tenore della norma non è chiaro se per gli enti territoriali sia una facoltà o un obbligo quello di aderire alla definizione liti prevista dall’articolo 5 della legge 130/2022 sulla riforma della giustizia tributaria.
Il dubbio viene dal confronto del comma 15 del citato articolo 5 con il comma 16 dell’articolo 6 del Dl 119/2018 che ha disciplinato la precedente definizione delle controversie tributarie. E così, nella precedente versione contenuta nel comma 16 citato, era scritto che «ciascun ente territoriale può stabilire…» l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. Nella nuova versione contenuta nel comma 5 citato è, invece, scritto che «ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale».
Il tenore letterale sembra quindi inequivocabile nel momento in cui per la definizione liti del 2018, aggiungendo un ausiliario al verbo, lascia una facoltà all’ente territoriale di aderire o meno (può stabilire), mentre per la definizione liti 2022 usa il verbo all'indicativo presente (stabilisce). Il dubbio, però, sorge nuovamente da quanto contenuto nel dossier del Servizio studi della Camera e del Senato del 06 agosto 2022 che accompagna l’Atto della Camera n. 3703 (il disegno di legge governativo che ha portato alla legge 130/2022). Nel dossier si legge che «Il comma 15 dispone che ciascun ente territoriale possa stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale». Nel dossier sembra che si parli nuovamente di facoltà e non di obbligo.
Il tenore letterale della rubrica dell’articolo 5 della legge 130/2022 non lascia, però, dubbi in quanto parla di “Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione”. Sembra ovvio che si intendono tutti i giudizi. Del resto lasciare la facoltà agli enti territoriali di aderire o meno non sarebbe in linea con le esigenze volute, invece, dal Pnrr nel quale il Governo si propone ridurre il numero di ricorsi in Cassazione.

