L’articolo 51, comma 2, lettera a) del Tuir prevede che i contributi per assistenza sanitaria, versati dal datore di lavoro o dal dipendente ad Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per un importo complessivamente non superiore a 3.615,20 euro per ogni periodo di imposta. Questo limite è fissato cumulativamente per i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, indipendentemente da chi effettua il versamento; gli eventuali contributi versati in eccedenza al predetto limite complessivo concorrono, seppur soltanto per l’eccedenza, a formare il reddito di lavoro dipendente.

Per quanto concerne il trattamento fiscale delle erogazioni effettuate dagli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, le stesse risultano assoggettabili a tassazione soltanto se inquadrabili in una delle categorie di reddito previste nell’articolo 6 del Tuir: i rimborsi per spese sanitarie, ad esempio, non potranno essere assoggettati a tassazione in quanto non compresi in alcuna delle categorie reddituali previste dal citato articolo. L’articolo 51, comma 2, lettera f-quater) dispone che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie. Le polizze Ltc rientrano nel comma f-quater) del Tuir.

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