Chissà a quale futuro è destinata la nostra legge fallimentare, e se davvero il Codice della crisi ne prenderà mai il posto come dovrebbe fare. Il testo del Codice è stato approvato ormai due anni e mezzo fa, ma la sua entrata in vigore è stata da allora continuamente rinviata, ora da ultimo per effetto del decreto legge 118/2021. Ma la verità è che non può essere escluso niente: non solo che vengano disposti in futuro rinvii ulteriori, ma neppure che il Codice sia destinato a non entrare in vigore mai.
Una cosa è certa: un po’ alla volta molte delle norme previste dal Codice stanno già entrando in vigore in via anticipata, scorporate le une dalle altre. Ed è allora anche possibile che, di anticipazione in anticipazione, di scorporamento in scorporamento, il tempo finisca per assorbire ed esaurire da sé tutta la carica innovativa delle nuove norme, o che addirittura la superi, senza bisogno che il Codice entri in vigore formalmente in quanto tale.Del resto, lo stesso decreto 118 non si limita a prorogare l’entrata in vigore del Codice, distinguendo fra le norme sull’allerta e tutte le altre, ma al contempo prevede che alcune norme entrino comunque in vigore da subito. Anzi, di più: prevede l’immediata entrata in vigore di ulteriori misure urgenti, in via integrativa rispetto a quelle scorporate dal Codice. Ecco perché il tempo potrebbe addirittura arrivare a superare la carica innovativa di quest’ultimo: proprio perché non è detto che in futuro certe norme pensate negli anni passati non si rivelino alla fine inadeguate rispetto a tutto ciò che è successo e sta succedendo, in relazione alla pandemia e non solo (come ad esempio in relazione alla necessità di adeguare la riforma alla direttiva comunitaria sulle procedure di ristrutturazione).
Quello che possiamo osservare è che la ragione della proroga dell’entrata in vigore del Codice, e dell’allerta in particolare, appare perfettamente speculare alle ragioni che giustificano l’immediata entrata in vigore di alcune norme e la previsione di misure urgenti ulteriori: in tutti i casi l’intenzione del legislatore, dichiarata nella stessa Relazione illustrativa, è di agevolare il più possibile il superamento delle crisi aziendali, sul presupposto che nella situazione attuale troppe di queste crisi siano la pura e semplice conseguenza di una crisi molto più grande, generata dalla pandemia.
Per un verso, quindi, si è preso atto che l’immediata entrata in vigore di molte norme, fra cui quelle sull’allerta, rischierebbe di essere letale su un piano economico generale; per un altro verso, si è ritenuto necessario consentire agli imprenditori non solo di godere di maggiori libertà nell’accesso agli strumenti negoziali già noti ma anche di accedere a strumenti nuovi, quali la «composizione negoziata della crisi» e il «concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio», introdotti dal decreto legge.

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