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Qual è l'ente competente a seguire la procedura per le imprese appartenenti ad un gruppo?
L'istanza per l'accesso alla procedura da parte di più imprese appartenenti ad un gruppo va presentata dinanzi alla Camera di commercio ove è iscritto il soggetto che esercita direzione e coordinamento delle imprese in crisi, se quest'ultime hanno iscritto l'attività di direzione e coordinamento nell'apposita sezione presso il registro delle imprese (articolo 2497-bis del Codice civile). In mancanza di tale pubblicità, è competente la Camera di commercio in cui ha sede l'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale in base all'ultimo bilancio.
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Quali informazioni devono essere inserite sulla piattaforma telematica alla presentazione dell'istanza?
Le imprese appartenenti ad un gruppo devono inserire sulla piattaforma una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo medesimo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità (articolo 2497-bis del Codice civile) e il bilancio consolidato di gruppo, se redatto. Le imprese dovranno presentare anche i bilanci degli ultimi tre esercizi, una relazione sull'attività esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che si intendono adottare, l'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia, il certificato unico dei debiti tributari, il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi, un estratto delle informazioni presenti nella centrale rischi anteriore non più di tre mesi rispetto all'istanza, la situazione debitoria complessiva richiesta all'agenzia delle Entrate, una dichiarazione sulla pendenza nei loro confronti di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale si attesta di non aver depositato domande di concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti.
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Quali imprese del gruppo possono chiedere la procedura negoziata?
Possono accedere alla procedura negoziata solo le imprese che si trovano in condizioni di squilibrio economico che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza a prescindere da un accordo infragruppo. Le imprese del gruppo che non presentano istanza conservano il diritto di partecipare alle trattative che verranno effettuate nel corso della procedura anche su invito dell'esperto.
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Può succedere che la procedura non sia unitaria?
Di norma la procedura negoziata avviene in modo unitario salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative.Inoltre, nel caso in cui le imprese presentino più istanze di accesso alla procedura, gli esperti nominati possono proporre, sentiti i richiedenti e i creditori, che la procedura si svolga in maniera congiunta soltanto per alcune, le quali di comune accordo nomineranno un esperto unico.
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L'esito della composizione negoziata deve essere necessariamente unitario?
Dalla lettura dell'articolo 13, comma 10 si evince che al termine delle trattative per le imprese del gruppo si aprono due possibilità: stipulare in via unitaria uno dei contratti previsti dal comma 1 dell'articolo 11 quando le trattative sono andate a buon fine ed è stata trovata una soluzione che consenta di superare la crisi (e cioé: un contratto per la rateazione del debito; una convenzione di moratoria ovvero ancora un piano di risanamento) oppure accedere separatamente a una qualsiasi delle soluzioni previste sempre dall'articolo 11 (che, oltre a quanto sopra, comprende anche l'accordo di ristrutturazione dei debiti, la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, il piano attestato di risanamento e le classiche procedure concorsuali). La via unitaria sembrerebbe quindi riservata ai casi in cui la trattativa sia andata a buon fine per tutte le imprese coinvolte mentre le strade si separano se l'esito della procedura è stato positivo per alcune ma non per altre, o è stato negativo per tutte.
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Come si ottengono le misure protettive?
Le misure protettive si chiedono alla Camera di commercio competente con l'istanza di nomina dell'esperto o con un'istanza successiva. L'istanza, insieme all'accettazione dell'esperto, è pubblicata nel registro delle imprese. Lo stesso giorno della pubblicazione, l'impresa deve depositare ricorso dinanzi al tribunale per chiedere la conferma o la modifica delle misure protettive riconosciutegli. Con lo stesso ricorso, l'impresa può altresì chiedere l'adozione di provvedimenti cautelari se necessari per condurre a termine le trattative con i creditori. L'omesso o ritardato deposito del ricorso rende inefficaci le misure protettive. L'impresa deve poi chiedere, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, la registrazione in Camera di commercio del numero di ruolo generale del ricorso in tribunale, pena la cancellazione dell'istanza di accesso alle misure protettive dal registro delle imprese.
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Le misure protettive riguardano il patrimonio di tutti i soggetti coinvolti nella procedura?
Nel silenzio della norma, pare ragionevole affermare che ove la procedura venga trattata in modo unitario, le misure protettive riconosciute siano a beneficio di tutte le imprese che hanno preso parte all'iter.
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È possibile rinegoziare i contratti divenuti troopo onerosi a causa del Covid-19?
L'articolo 10 della legge 147/2021 dispone che, in pendenza della procedura negoziata, l'esperto può invitare le parti a rideterminare il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita divenuti troppo onerosi per via della pandemia. In mancanza di accordo, l'impresa può domandare al tribunale di procedere alla rideterminazione. Se accoglie la domanda, il Tribunale ridetermina le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario, e può anche stabilire il pagamento di un indennizzo.

